Contabilità

Imprese al test sostenibilità, standard Ue per 50mila imprese

Sulla Gazzetta europea la direttiva che aggiorna la rendicontazione. Coinvolti anche gli enti con attività rilevanti nella Ue

di Marina Castellaneta

Un restyling nel segno della trasparenza e della sostenibilità ad ampio raggio, con maggiori controlli per accertare che i modelli di business scelti dalle aziende corrispondano agli obiettivi di sostenibilità, eliminando o almeno limitando forme di green washing, anche grazie a standard di rendicontazione Ue.

Con questi obiettivi e l’intento di fare in modo che l’Unione diventi il precursore di standard globali di trasparenza sulla sostenibilità, è stata adottata la direttiva 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate sustainability reporting directive, Csrd), che manderà in soffitta le dichiarazioni non finanziarie considerate insufficienti, e che garantirà un sensibile ampliamento del perimetro di applicazione dei soggetti destinatari tenendo conto che, come precisato dall’Europarlamento, le nuove norme riguarderanno 50mila aziende rispetto alle 11.700 attuali.

Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 322 del 16 dicembre e dovrà essere recepito entro il 6 luglio 2024, con obblighi differenziati a seconda degli esercizi finanziari e della dimensione delle imprese (i tempi di attuazione sono compresi tra il 2024 e il 2028). Partiranno dal 1° gennaio 2024 le grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti.

Tra le novità apportate al regolamento n. 537/2014, alla direttiva 2004/109, alla 2006/43 e alla 2013/34, una serie di strumenti di rendicontazione aziendali dettagliati e fissati a livello Ue, nel pieno rispetto degli obiettivi climatici e delle regole sulla tassonomia verde. Sarà la Commissione europea, come precisato dall’articolo 29-ter, a intervenire con atti delegati da adottare entro il 30 giugno 2023 e 2024 per fissare i principi di rendicontazione.

Con la nuova direttiva è stato previsto (articolo 19-bis) che le imprese di grandi dimensioni (anche non quotate) e le piccole e medie imprese quotate, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2, saranno tenute a includere nella relazione sulla gestione sia informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, sia quelle funzionali «alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione».

Chiarite anche le modalità di presentazione, con l’obbligo di rendere le informazioni identificabili nella relazione sulla gestione, tramite un’apposita sezione. Sul contenuto è specificato che, oltre a una breve descrizione del modello e della strategia aziendale, con i piani dell’impresa in linea con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 gradi, dovrà essere descritto il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo con specifico riferimento alle questioni di sostenibilità, nonché le procedure di dovuta diligenza applicate dall’azienda.

Ai gruppi è dedicata un’apposita disposizione (articolo 29-bis) con la quale si chiarisce che le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni dovranno includere nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità.

Novità anche per i gruppi non europei ai quali sono applicabili gli obblighi di rendicontazione se si tratta di imprese di Paesi terzi che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro all’interno dell’Ue, un’impresa figlia o una succursale nello spazio Ue e che svolgono una parte significativa della propria attività sul territorio dell’Unione. Per le imprese figlie o le succursali di queste imprese extra Ue la Commissione adotterà entro il 30 giugno 2024 un atto delegato.

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