Imposte

Bonus investimenti, nel modello Redditi il puzzle dei beni prenotati 2021

Nel quadro RU gli acquisti effettuati dopo il 31 dicembre ma opzionati l’anno scorso. Il nodo dei disallineamenti tra il momento dell’investimento e l’entrata in funzione

Nelle dichiarazioni 2022 il bonus investimenti guarda anche ai beni prenotati entro il 31 dicembre 2021 e in consegna quest’anno. E richiede uno slalom tra il momento di effettuazione dell’investimento e l’entrata in funzione dei beni. Così la gestione del quadro RU del modello Redditi 2022 presenta non poche criticità.

Gli investimenti 2022 prenotati

La sezione IV del quadro RU è deputata al monitoraggio del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali ex articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 178/2020. Nel nuovo rigo RU140 si chiede di indicare i dati sugli investimenti eseguiti dopo la chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ed entro il 30 giugno 2022, per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto. Il rigo si sviluppa in diverse colonne in base al tipo di investimento monitorato (beni materiali ordinari, beni immateriali, 4.0, eccetera).

Le istruzioni alla dichiarazione precisano che il dato serve, nell’ambito del monitoraggio delle agevolazioni previsto dal Pnrr, a misurare il raggiungimento degli obiettivi del piano da parte dell’Italia. Sembrerebbe quindi un dato con una funzione solo informativa; ma scorrendo più nel dettaglio il quadro RU e le relative istruzioni, ci si accorge che la questione è più delicata. Nella colonna 2 del rigo RU5 occorre infatti indicare il credito d’imposta maturato sugli investimenti effettuati nel 2022 se prenotati nel 2021; tale credito poi confluisce nella colonna 3 dello stesso rigo, nella somma dei tax credit fruibili in compensazione. In pratica, il quadro RU liquida il credito non solo per gli investimenti del 2021, ma anche per quelli effettuati nel 2022 se prenotati nel 2021; fermo restando che tali crediti, maturati nel 2022, non possono risultare tra quelli già usati in compensazione al 31 dicembre 2021 e da riportare nel rigo RU6.

Il dato da indicare nel rigo RU140, quindi, non è quello afferente alle sole prenotazioni, eseguite entro il 31 dicembre 2021, degli investimenti programmati nel 2022: riguarda anche gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione se prenotati entro quella data. Ove ci siano differenze tra l’importo dell’investimento prenotato e quello effettivo, sembra logico si debba assumere il dato effettivo perché è su questo valore che si calcola il credito d’imposta; salvo casi in cui l’effetto prenotativo dovesse essere perso (ad esempio perché l’acconto versato non rispetta il minimo del 20%) e allora il rigo RU140 non va compilato.

C’è poi il problema generato dalla conversione del decreto Milleproroghe 228/2021 (con legge 15/2022), visto che il termine per effettuare gli investimenti prenotati nel 2021, fruendo dell’agevolazione ben più vantaggiosa che era prevista, è stato spostato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. Le istruzioni dovranno essere allineate in tal senso, ma è già evidente che il nuovo termine impedisce il monitoraggio di tutti gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021, se effettuati dopo il 30 novembre 2022 (termine per la dichiarazione 2022 dei soggetti “solari”).

Investimenti e interconnessioni

Un’altra questione che si pone frequentemente riguarda i casi in cui vi sia un disallineamento temporale tra l’effettuazione dell’investimento e l’entrata in funzione del bene (o dell’interconnessione). La prima individua il tipo di agevolazione applicabile, la secondo fissa invece il momento dal quale il credito d’imposta sull’investimento diventa fruibile. Immaginando un investimento eseguito nel 2021, ma con il bene entrato in funzione nel 2022, in quale anno va compilato il quadro RU? Le istruzioni fanno sempre riferimento a «investimenti effettuati» e «credito d’imposta su investimenti effettuati», quindi a un momento che sembra svincolato dall’entrata in funzione. Se questa lettura è corretta, un investimento effettuato nel 2021 ma entrato in funzione nel 2022 andrebbe comunque indicato nel rigo RU5 del Redditi 2022, cioè relativo al 2021.

Ricordiamo comunque che, per orientamento consolidato delle Entrate, l’omessa indicazione del tax credit nel quadro RU non ha effetto sulla legittima fruizione del bonus.

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