Imposte

Beni locati, l’ammortamento segue il settore d’attività dell’utilizzatore

Bocciata la tesi del Fisco secondo cui il coefficiente è indistintamente il 3%

di Alessia Urbani Neri

Il coefficiente di ammortamento da applicare ad un bene strumentale, concesso in locazione a terzi, corrisponde all’aliquota prevista per il settore produttivo dell’effettivo utilizzatore del bene.

Tanto afferma la sentenza della Ctr Emilia-Romagna n. 1226/3/21 (presidente e relatore Salvadori) nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento, con cui l’ufficio fiscale aveva contestato ad una società l’indebita deduzione della parte accedente la quota di ammortamento di un fabbricato industriale, concesso in locazione ad altra impresa, in quanto operata secondo il coefficiente stabilito per la categoria produttiva della società locataria.

Secondo l’Agenzia, infatti, la quota di ammortamento dei beni strumentali delle società immobiliari è deducibile nella misura del 3%, indipendentemente dall’uso effettivo del bene che ne fa il possessore. La Ctr, in adesione all’orientamento seguito dalla dottrina maggioritaria e richiamando il concetto di “ammortamento” ai fini fiscali dettato dai giuici di legittimità, ha affermato che la percentuale dell’aliquota di ammortamento di un bene concesso in godimento a terzi va rapportata al settore di appartenenza del soggetto locatario, atteso che l’ammortamento è collegato all’usura ed al deterioramento del bene nel tempo in base al suo utilizzo.

Tale principio è ricavabile dalla ratio sottesa all’articolo 102 del Dpr 917/86 secondo cui i coefficienti sono stabiliti in base al normale periodo di deperimento e consumo del bene materiale nei vari settori produttivi, con la conseguenza che il settore produttivo al quale si deve fare riferimento è necessariamente quello del soggetto che effettivamente utilizza il bene. L’ammortamento risponde infatti all’esigenza di adeguare il valore economico del bene alla sua utilità aziendale, essendo collegato alla sua perdita di valore a causa dell’impiego dello stesso nel processo produttivo dell’azienda. In tal senso, secondo il Collegio, l’applicazione del coefficiente tabellare del 3%, normalmente stabilito per le società immobiliari, non riflette l’effettivo deperimento del bene, al contrario di quello previsto per il gruppo in cui rientra l’attività esercitata dal conduttore, il quale offre una rappresentazione più realistica del deterioramento fisico del bene da questi stabilmente utilizzato.

In assenza di una indicazione normativa sulle modalità di calcolo del coefficiente di ammortamento, l’interpretazione dell’amministrazione, per cui deve considerarsi il settore di appartenenza del concedente, titolare del bene, non tiene conto del reale valore economico del bene ed è in contrasto con l’articolo 102 Tuir, che non collega l’ammortamento alla titolarità del bene, bensì al suo deterioramento e consumo, con la conseguenza che la quota da detrarre deve essere commisurata al settore di impiego del bene stesso. Quanto sostenuto era stato evidenziato nella norma di comportamento dell’Aidc n. 213 del 26 maggio scorso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©