Diritto

Sicurezza dei trasporti e informatica: whistleblowing ad ampio raggio

Secondo la legge 127/2022 l’adeguamento dovrebbe arrivare entro il 10 dicembre

di Sandro Guerra

Entro il prossimo 10 dicembre il Governo dovrà rivedere le norme sul whistleblowing al fine di adeguarle a quanto previsto dalla direttiva Ue 2019/1937, dedicata alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. È stato l’articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021, in vigore dal 10 settembre) a prevedere i principi e criteri direttivi per l’attuazione, entro tre mesi, della direttiva.

L’Italia, con la legge 179/2017, ha già introdotto il whistleblowing nell’ambito della disciplina sulle responsabilità amministrativa degli enti (Dlgs 231/2001), stabilendo l’obbligo di inserirlo nel modelli di organizzazione e gestione. Il recepimento della direttiva Ue potrebbe però determinare un allargamento del campo di applicazione al di fuori dal modello 231. La direttiva prevede infatti un elenco di materie molto ampio (si veda la scheda a fianco) che include voci oggi escluse dalla normativa italiana e amplia la lista dei whistleblower, ossia dei soggetti che possono inviare le segnalazioni.

Le norme attuali

L’istituto interessato è il whistleblowing, termine angloamericano (“soffiare nel fischietto”, secondo una comune quanto infelice accezione) entrato a far parte del bagaglio linguistico italiano non per esterofilia, ma per mancanza, almeno secondo il parere dell’Accademia della Crusca del febbraio 2014, di un equivalente semantico («Manca la parola») anche perché si tratta di un concetto «poco familiare presso l’opinione pubblica italiana».

Nel 2012, la legge Severino (legge 190), era già intervenuta a tutela del dipendente pubblico che segnalava illeciti. Ma solo nel 2017, con la legge n. 179 e la modifica del Dlgs 231/2001, il whistleblower, l’equivalente del lanceur d’alerte francese, ha raggiunto una posizione di tutto rispetto nell’ambito degli strumenti di compliance, acquisendo centralità proprio nel sistema di responsabilità amministrativa degli enti.

La legge 179/2017 prevede infatti che i modelli di organizzazione e gestione debbano obbligatoriamente prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, ritenute rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il recepimento della direttiva

La direttiva europea 2019/1937 comporta una significativa svolta sulla tutela di chi segnala gli illeciti.

In Italia, la legislazione (Dlgs 165/2001 e Dlgs 231/2001) e la soft-law (in particolare, circolari Banca d’Italia, linee guida di Confindustria, regolamenti dell’Autorità nazionale anticorruzione-Anac ) contemplano già molte delle misure e degli obblighi previsti dalla direttiva, prevedendo, spesso, un livello di tutela più elevato di quello imposto a livello unionale. Da questo punto di vista l’adeguamento non porterà quindi grandi novità. Fra gli obblighi stabiliti dalla direttiva e oggi non presenti nelle norme italiane ci sono infatti solo quelli di dar seguito alle segnalazioni e di riesame periodico, con cadenza almeno triennale, delle procedure implementate.

La principale novità determinata dal recepimento della direttiva potrebbe essere, invece, l’estensione dell’ambito applicativo al di là del modello 231. La direttiva include infatti le più importanti materie del diritto dell’unione, alcune delle quali oggi non contemplate (in tutto o in parte) dalla normativa italiana come ad esempio la sicurezza dei prodotti e dei trasporti, la protezione dei dati personali e la sicurezza informatica.

Ma la direttiva (articolo 4) amplia anche il novero dei soggetti considerabili potenziali segnalanti: oltre ai lavoratori (apicali e subordinati) già considerati nelle norme italiane, anche gli azionisti e i componenti degli organi di governance e di controllo, gli ex dipendenti e collaboratori, i soggetti ancora non assunti (che partecipino, ad esempio, a processi di selezione), i “facilitatori” che assistano i segnalanti, i tirocinanti e i volontari.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©