Contabilità

Arriva l’allerta preventiva per evitare il fallimento

di Giovanni Negri

Primo sì per la delega sulla riforma della crisi d’impresa. La Camera ha approvato ieri il disegno di legge che riscrive larghi tratti della Legge fallimentare, con l’introduzione di procedure innovative e inedite come l’allerta e la revisione di istituti cardine come il concordato e la ristrutturazione del debito. Il provvedimento ora passa all’esame del Senato.

«Si tratta di un primo passo importantissimo verso l’approvazione definitiva di una riforma che finalmente modernizza un sistema vecchio di 74 anni» commenta con soddisfazione il ministro della Giustizia Andrea Orlando. «Con questo provvedimento si anticipano le procedure di allerta, si cerca di prevenire il rischio default quando è ancora possibile e si colma la lacuna che riguardava i gruppi di imprese: insomma si contribuisce fondamentalmente alla competitività del Paese che così si allinea ai criteri che, in materia, ispirano gli altri Stati europei».

In una generale prospettiva di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di allerta, per un’emersione precoce della crisi d’impresa e una sua risoluzione assistita. Questo in generale, nel dettaglio l’Aula ha rivisto il testo uscito dalla commissione Giustizia, cancellando la segnalazione diretta dei creditori qualificati (Inps e Fisco) all’autorità giudiziaria. Segnalazione che invece andrà effettuata all’organismo di composizione della crisi costituito presso ogni camera di commercio. Cade poi anche la necessità di uno sbocco finale della procedura di allerta davanti all’autorità giudiziaria; non sarà così in ogni caso, come previsto prima dell’Aula, ma solo quando l’azienda versa in condizione di insolvenza: a quel punto l’organismo segnalerà l’insolvenza al pubblico ministero.

Introdotte poi misure premiali per l’imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che fa ricorso ad altri istituti per la soluzione concordata della crisi. In particolare, oltre ad essere state escluse misure sanzionatorie per coloro che non tengono tali condotte, ha specificato che le misure premiali possono avere carattere patrimoniale o coinvolgere la responsabilità personale. In quest’ultimo caso, infatti, l’imprenditore potrà beneficiare di un esonero dalla responsabilità penale per i reati previsti dalla legge fallimentare (se il danno patrimoniale è di speciale tenuità), attenuanti per tutti gli altri reati e riduzioni di interessi e sanzioni relativi ai debiti fiscali dell’impresa.

E il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri sottolinea che «sempre più specializzati saranno i magistrati addetti alle procedure concorsuali, individuati grazie ai nuovi criteri delle dimensioni dell’impresa e delle performance degli uffici. Un apposito albo presso il Ministero assicurerà infine trasparenza e indipendenza nella selezione dei professionisti destinati a svolgere funzioni ausiliarie nell’ambito delle procedure».

Facilitato poi, nello stesso quadro, l’accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Semplificate le regole processuali, con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che danneggiano la velocità delle procedure concorsuali. In caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l’unicità della procedura destinata all’esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà, evolvere diventando conservativa o trasformandosi in liquidatoria. Rivista ancora la disciplina dei privilegi che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie.

Sul fronte delle società a responsabilità limitata sono estesi i casi nei quali è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società presenta alcuni requisiti dimensionali (attivo o ricavi delle vendite superiori a 2 milioni di euro o 10 unità di dipendenti). L’obbligo cesserà quando, per tre esercizi consecutivi, tali limiti non vengono superati. In caso di violazione delle disposizioni sulla nomina dell’organo di controllo può provvedere il tribunale su richiesta di ogni interessato o del Conservatore del registro delle imprese.

Le novità della riforma

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