Imposte

Sanatoria ricerca e sviluppo, le ultime verifiche per la domanda entro il 30 settembre

Chi ha utilizzato il bonus dopo il 22 ottobre 2021 o non rientra nei casi indicati potrà valutare l’opzione del ravvedimento operoso

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di Pasquale Murgo

La sanatoria del credito ricerca e sviluppo è concessa solo con riferimento ai crediti di imposta del periodo 2015-2019, utilizzati in compensazione fino al 22 ottobre 2021 e solo in relazione alle casistiche indicate nella disposizione. Di conseguenza, in caso di utilizzi di crediti di imposta successivi al 22 ottobre 2021 e di errori non espressamente indicati nell’articolo 5, comma 8, del Dl 146/2021, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione esclusivamente attraverso l'ordinario strumento del ravvedimento operoso alle condizioni all’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Il quadro di riferimento

Nell’articolo 5, commi 7 e 8 del Dl 146/2021 e nel punto 1.2. del provvedimento 1° giugno 2022 dell’agenzia delle Entrate, è previsto espressamente che la procedura sia riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta dell’intervallo 2015-2019 e che abbiano utilizzato indebitamente in compensazione il credito alla data del 22 ottobre 2021. In particolare, la procedura è applicabile a condizione che i contribuenti si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a. hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;

b.hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2013 in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c. hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;

d. hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Utilizzo indebito in compensazione al 22 ottobre 2021

Il riversamento, riguarda i soli crediti di imposta R&S del periodo 2015-2019 determinati ai sensi dell’articolo 3 del Dl 145/2013 con l’applicazione di una percentuale (o di due percentuali a seconda dell’anno) sull’incremento di spese di R&S rispetto alla media del periodo 2012-2014. Va da sé che il riversamento non potrà riguardare i crediti di imposta disciplinati ai sensi della successiva legge 160/2019, seppure afferenti progetti di R&S iniziati precedentemente.

Il riversamento, inoltre, potrà riguardare esclusivamente gli indebiti utilizzi dei crediti di imposta effettuati fino al 22 ottobre 2021 e, come anticipato, solo in relazione alle quattro casistiche sopra riportate. Sulla data di utilizzo del credito indebitamente utilizzato nel modello di riversamento da inviare entro il prossimo 30 settembre 2022, è richiesta l’indicazione sia del credito di imposta utilizzato fino al 22 ottobre 2021, sia di quello utilizzato successivamente (e di quello non utilizzato). Tale indicazione, però, dovrebbe essere utile solo a concedere il riversamento limitatamente al credito utilizzato entro il 22 ottobre 2021 nei limiti del maggiore importo rideterminato a seconda dell’errore commesso.

Le possibile casistiche

Sulle casistiche indicate dalla norma per accedere al riversamento saranno sicuramente regolarizzabili le spese di R&S effettivamente sostenute in relazione ad attività carenti dei cinque criteri (novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità) indicati dal Manuale di Frascati, e gli errori di calcolo nella media. Diversamente dovranno essere attentamente valutati gli errori potenzialmente rientranti nella casistica di cui alla lettera c) relativa agli errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e di congruità.

In tal senso, dovrebbero rientrare nel riversamento le eventuali spese “agevolate” per un importo superiore a quello ritenuto congruo (esempio le spese per amministratori agevolate per il loro intero importo oppure le fatture per consulenze in R&S sovrastimate sempre se realmente sostenute) o le spese di R&S effettivamente sostenute, ma ritenute antieconomiche da parte dell’Ufficio in sede di verifica fiscale. Diversamente, qualche dubbio potrebbe sussistere per quegli errori nella determinazione di calcolo del credito (un esempio potrebbe essere l’applicazione di un’aliquota di credito superiore a quella effettivamente spettante o il caso del mero errore materiale di calcolo del credito) che prescindono dalla violazione dei principi di congruità e pertinenza.

La strada del ravvedimento operoso

Di conseguenza in tutti i casi in cui riversamento non risulta utilizzabile, il contribuente potrebbe regolarizzare la propria posizione esclusivamente attraverso l’ordinario strumento del ravvedimento operoso previsto dal Dlgs 472/1997 applicabile anche per i crediti di imposta R&S inesistenti come recentemente confermato dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 12 maggio 2022. Tuttavia, si ricorda che:

1. per i tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso non è utilizzabile in caso di notifica degli atti di liquidazione e di accertamento comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972;

2. dal punto di vista penale, il pagamento del debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 13, comma 1, del Dlgs 74/2000), mentre in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti rileva solamente quale circostanza attenuante e per la non applicazione di pene accessorie (di cui all’articolo 13-bis del Dlgs 74/2000).

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