Imposte

Bonus edilizi, corsa dei fornitori per avere il salvacondotto dei vecchi crediti

Le nuove responsabilità sui benefici ceduti, derivanti dagli obblighi antifrode. Possibile acquisire la documentazione «ora per allora»

di Giorgio Gavelli

Gli interventi che, in sede di conversione del decreto Aiuti-bis, stanno per essere approvati sul tema della responsabilità in caso di circolazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi suscitano varie perplessità sotto l’aspetto della loro applicazione pratica.

La prima disposizione ha l’intento di qualificare meglio la fattispecie del concorso nella violazione da parte di fornitori che applicano lo sconto e di cessionari del credito, il quale, ricordiamo, ha tra le proprie conseguenze la responsabilità solidale con il primo beneficiario del bonus (articolo 121, comma 6, del Dl 34/2020). Viene specificato che tale fattispecie si verifica solo in presenza di «dolo o colpa grave» del fornitore o cessionario, concetto che andrà ora debitamente concretizzato nello specifico caso della circolazione dei bonus edilizi. Il primo quesito che molti stanno ponendo è: perché, fino ad oggi non era così? È concretamente ipotizzabile un concorso in presenza di «colpa lieve»? Il dubbio si consolida leggendo la seconda parte della disposizione, ossia quella che specifica che la nuova qualificazione che limita la responsabilità si applica esclusivamente ai crediti che circolano assistiti da visti di conformità, asseverazioni di congruità e attestazioni tecniche. Il che dovrebbe significare che in tutti i casi in cui il credito (legittimamente) circola senza asseverazioni di sorta, la responsabilità solidale del fornitore o del cessionario può scattare anche in assenza di dolo o colpa grave. Ciò farà sostenere a più di un interprete che la situazione era migliore quando l’emendamento non era stato scritto.

Le ipotesi di crediti che circolano senza la citata documentazione sono, essenzialmente, due, entrambe fuori dal superbonus: i crediti per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 e, con riferimento alle asseverazioni di congruità, gli interventi in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (articolo 121, comma 1-ter, lettera b).

Nella seconda disposizione prevista dall’emendamento si prevede che – per i crediti da bonus edilizi sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione di visti, asseverazioni ed attestazioni – il cedente (purché diverso dai soggetti “vigilati”) acquisisce tutta la citata documentazione «ora per allora» ai fini della limitazione della responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave. Nell’ultima versione del testo disponibile, peraltro, si legge che ciò si verifica qualora il cedente «coincida con il fornitore». È evidente che le idee sono molto confuse. Ci si chiede, in primo luogo, che necessità ci sia – se per «cedente» si intende il fornitore che ha concesso lo sconto – di precisare che non sono ammessi i soggetti vigilati, i quali non sono certo «fornitori» dei lavori agevolati. Probabilmente il cortocircuito nasce da questi elementi:

• il visto, le asseverazioni e le attestazioni hanno tutte come destinatario il primo beneficiario dei bonus, non i successivi cedenti/cessionari;

• la maggior parte dei crediti che circola senza tale documentazione, tuttavia, in virtù del decreto Antifrodi n. 157/2021, non è più presso tali soggetti, ma è già stato acquisito da fornitori e banche;

• in quest’ottica è il fornitore ad essere più interessato ad evitare la responsabilità solidale, non solo (come è ovvio) per il proprio “quieto vivere”, ma anche per consentire al credito di avere una ulteriore circolazione e non essere “condannato” alla compensazione.

Da qui i tanti problemi della nuova disposizione. Il fornitore che non riesce a munirsi della documentazione rischia la solidarietà anche in caso di «colpa lieve», per cui d’ora in avanti la chiederà a tappeto su tutte le pratiche, con un incremento notevole di costi per il beneficiario. Inoltre, si tenterà di correre dietro alle pratiche passate (colmando la gravissima lacuna originaria del legislatore) per “sanarle” documentalmente, anche se, a ben vedere, il primo beneficiario del bonus non ha tutta questa spinta a collaborare, non essendo la solidarietà del fornitore un suo problema. C’è da dubitare, infatti, che sia disposto a sostenerne anche solo in parte il costo, e che (sempre che sia ancora in buoni rapporti con il fornitore) sia lieto di tirare fuori tutti i documenti per sottoporsi al visto e alle varie attestazioni/asseverazioni.

Peraltro, manca ancora all’appello l’unica disposizione veramente razionale: chi acquista il credito da una banca non può incorrere in alcuna responsabilità solidale, perché: a) non può essere «in concorso» con un primo beneficiario che non conosce neppure e b) sta acquistando da un soggetto qualificato che ha operato tutti i controlli del caso.

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