Diritto

Obbligazioni perpetue, emissione legittima e senza limiti quantitativi

Non conferiscono diritti amministrativi e il rimborso scatta se la società si scioglie

di Angelo Busani

È legittimo che una società per azioni emetta obbligazioni perpetue ibride subordinate, vale a dire strumenti obbligazionari destinati a essere rimborsati solo quando la società si scioglie e ad avere una remunerazione periodica eventuale. Lo afferma la massima n. 84, appena pubblicata dal Consiglio Notarile di Firenze.

Le obbligazioni perpetue sono bond caratterizzati dalle seguenti peculiarità:

non conferiscono diritti amministrativi e cioè non attribuiscono all’obbligazionista alcun diritto di partecipazione alla vita della società (salvo il voto nell'assemblea degli obbligazionisti);

sono rimborsabili solo al verificarsi di una causa di scioglimento della società (come, ad esempio, la scadenza della durata della società) o in caso di sottoposizione della società a una procedura concorsuale, fermo restando che sono emettibili anche da una Spa la cui durata sia indeterminata;

sono subordinate, quanto al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi, alla preventiva soddisfazione degli obbligazionisti ordinari (prima devono essere integralmente pagati questi ultimi e solo sull’eventuale residuo gli obbligazionisti perpetui hanno diritto di percepire quanto gli spetta a titolo di interessi e di capitale);

sono soggette al potere discrezionale della società di rinviare o decurtare il pagamento degli interessi, fermo restando che, nel caso in cui la società eserciti tale potere, il diritto al versamento di quanto non corrisposto agli obbligazionisti assume una posizione di priorità rispetto a qualsiasi distribuzione o remunerazione che la società effettui a favore degli azionisti;

a meno che lo statuto non disponga diversamente, la delibera di emissione è di competenza dell'organo amministrativo e non dell'assemblea dei soci.

Il ricorso all’emissione di obbligazioni perpetue è, quindi, una misura di finanza straordinaria supportata da due principali ragioni:

1 rafforzare la struttura patrimoniale della società emittente senza appesantire il rapporto tra debito e capitale;

2 evitare all’emittente effetti diluitivi sul controllo della gestione, non attribuendo diritti amministrativi ai titolari dei bond.

Queste caratteristiche fanno sì che l’emissione delle obbligazioni perpetue non venga contabilizzata tra i debiti della società ma che venga effettuata una corrispondente appostazione a patrimonio netto.

Ne consegue, anzitutto, che all’emissione di queste obbligazioni non si applicano i limiti quantitativi previsti dall’articolo 2412 del Codice civile e che la riserva formata in connessione con i bond perpetui è soggetta, come qualsiasi altra riserva, a una conseguente erosione a causa di perdite fino alla sua completa consumazione.

Non ne deriva però nocumento agli obbligazionisti perpetui, in quanto essi derivano i loro diritti (alla percezione degli interessi e alla restituzione del capitale) dalla sottoscrizione delle obbligazioni e sono insensibili alla sorte della riserva predetta.

Inoltre, prima di ogni remunerazione o distribuzione agli azionisti, il patrimonio della società deve essere preordinato alla ricostituzione della riserva al valore cui essa era appostata prima della sua erosione.

Il confronto
Obbligazioni perpetue
L’emissione delle obbligazioni perpetue non è soggetta a limitazioni quantitative, perché esse non squilibrano il rapporto tra il patrimonio della società e il suo indebitamento. Si tratta infatti di strumenti obbligazionari destinati a essere rimborsati solo quando la società si scioglie e ad avere una remunerazione periodica eventuale.

Bond ordinari
L'emissione di bond “ordinari” è soggetta al limite quantitativo previsti dall'articolo 2412 del Codice civile, vale a dire che l'emissione di obbligazioni, di regola, non può essere deliberata per un valore superiore al «doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato».

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