Contabilità

Un obbligo essenziale per l’early warning

Senza nomina verrebbe meno il sistema disegnato dal Codice della crisi

di Cristina Bauco e Nicola Cavalluzzo

Sin dal 2019, le società sono obbligate a istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi di impresa e la perdita della continuità e ad attivarsi per l’adozione di opportuni provvedimenti risolutivi. Assetti predisposti dagli amministratori, ma sottoposti alla vigilanza da parte dell’organo di controllo, se esistente.

Pertanto, la nomina dell’organo di controllo favorisce la realizzazione del sistema ideato nell’articolo 2086 del Codice civile e, in combinazione con quanto previsto nel Codice della crisi, consente di conseguire l’obiettivo della emersione tempestiva delle situazioni di crisi, dal momento che l’organo di controllo è tenuto a effettuare la segnalazione circa le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario in cui si trova la società all’organo di amministrazione, attivando con quest’ultimo un intenso scambio di informazioni per favorire la soluzione della crisi.

In definitiva, il sistema di early warning ideato nel Codice della crisi, se venisse meno l’organo di controllo, verrebbe fortemente depotenziato, restando ad appannaggio di un numero di società inferiore a quello stimato dagli estensori del Codice per scongiurare il rischio di future e generali insolvenze. Pertanto, in particolar modo oggi più di ieri, nell’attuale contesto economico dove le imprese sono impegnate nella ricostruzione post pandemia e stanno affrontando una difficile congiuntura, il legislatore dovrebbe riaffermare con vigore il valore aggiunto dell’attività di prevenzione svolta dall’organo di controllo nell’organizzazione societaria, attività che invece si continua a percepire come un detestabile costo per la società.

Del resto, si deve essere consapevoli che l’abbattimento del costo rappresentato dalla retribuzione dell’organo di controllo o del revisore non rappresenta un mezzo per contenere gli effetti negativi derivanti dalla pandemia o connessi al conflitto in Ucraina o ancora alla risalita dell’inflazione e dei costi energetici, bensì un semplice risparmio a breve termine. La istituzione dell’organo di controllo o del revisore, invece, deve essere vista come un investimento a lungo termine, poiché l’organizzazione societaria e, più specificatamente gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, grazie al controllo continuativo sulla gestione svolto dai sindaci ovvero all’apporto costruttivo del revisore realizzato tramite lo scambio informativo con gli organi societari, dotano la società di un importante presidio di legalità e di un altrettanto rilevante strumento per affrontare per tempo future insolvenze.

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