Imposte

Esclusi i subvettori incaricati da consorzi

La figura potrebbe tuttavia essere equiparata a quella dello spedizioniere

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Commentando la nuova disciplina dei trasporti internazionali di beni, la circolare 5/E/2022 ribadisce che tali servizi – ove territorialmente rilevanti – sono non imponibili ex articolo 9, comma 1, n. 2) e comma 3, Dpr 633/72, solo se resi ai soggetti indicati dalla norma (esportatore, importatore, eccetera).
Non sono compresi i vettori che, ancorché incaricati da uno dei committenti individuati, affidano totalmente o parzialmente, il trasporto a terzi in veste di subvettori. Il sub-vettore (nazionale) deve quindi fatturare con Iva il servizio reso al vettore (anch’egli nazionale). Quest’ultimo potrà invece fatturare non imponibile la prestazione al committente (sempre nazionale) che rientri fra i soggetti “agevolati”.
Secondo le Entrate, ricade in questa fattispecie anche il caso in cui, come spesso accade, il vettore principale sia rappresentato da un consorzio o da una cooperativa di trasportatori. Valorizzando maggiormente la logica del mandato senza rappresentanza che potrebbe intercorrere fra i soggetti coinvolti, tuttavia, si sarebbe forse potuta riconoscere la non imponibilità anche a questo livello. Magari limitando tale possibilità ai casi in cui l’affidamento dell’incarico riguardi l’intera prestazione di trasporto. Si potrebbe infatti equiparare la figura del consorzio/cooperativa a quella dello spedizioniere con cui, sotto il profilo sostanziale, verrebbe nella circostanza a coincidere. In questo modo, si eviterebbe che tali operatori maturino rilevanti crediti Iva per effetto dell'imposta applicata dai propri sub-vettori, in presenza di operazioni che, a valle, sono non imponibili. Vero è che tale effetto può essere, almeno in parte, disinnescato grazie all’utilizzo del plafond maturato in virtù delle prestazioni non imponibili effettuate dal consorzio/cooperativa (sempre che il loro ammontare consenta di acquisire lo status di esportatore abituale), ma è altresì vero che ciò rappresenta comunque un appesantimento dal punto di vista amministrativo-contabile.
Il tutto, senza contare che anche la “soluzione” del plafond risulta insoddisfacente nei casi in cui il committente del trasporto risulti un operatore non stabilito in Italia. In questi casi, in effetti, mentre il sub-vettore nazionale emette fattura con Iva al vettore nazionale, quest’ultimo dovrà invece fatturare la prestazione al committente estero come fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, Dpr 633/1972, restando praticabile, ai fini del recupero delle eccedenze d’imposta, soltanto la via del rimborso annuale o, sempre che ricorrano le condizioni di cui all’articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972, quella del rimborso infrannuale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©