Contabilità

Microimpresa con integrativa se la continuità è in dubbio

di Angelo Pascali e Franco Roscini Vitali

L’esonero dalla redazione della nota integrativa, previsto per le microimprese, potrebbe non essere appropriato nelle situazioni in cui gli amministratori siano chiamati ad esplicitare le proprie valutazioni sul presupposto della continuità aziendale. È quanto indica Assirevi nel documento di ricerca 215 che detta linee guida per la redazione della relazione di revisione in casi particolari. Quando ci sono dubbi circa l’esistenza del presupposto della continuità aziendale, potrebbe servire nel bilancio un’informazione aggiuntiva. Il problema nasce perché l’articolo 2435-ter Cc prevede per le microimprese molte semplificazioni: quella più significativa consiste nell’esonero dalla redazione della nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni dei numeri 9 e 16 dell’articolo 2427. Il numero 9 prevede un ampliamento dell’informativa in precedenza riportata nei conti d’ordine dello stato patrimoniale, che sono stati eliminati. In particolare, le microimprese devono fornire le informazioni su impegni e garanzie, anche relative alle imprese del gruppo di appartenenza, e quelle relative alle passività potenziali. Queste sono passività per le quali, in base a quanto prevede il principio contabile Oic 31, non è possibile iscrivere nello stato patrimoniale un fondo con contropartita un onere nel conto economico, ma deve essere fornita l’informativa nella nota integrativa.

Si tratta non solo delle passività ritenute possibili, ma anche di quelle valutate come probabili, il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio. Inoltre, il numero 9 precisa che devono essere fornite le informazioni in materia di trattamenti di quiescenza e simili. Il numero 16 invece prevede le informazioni relative all’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori, precisando tasso di interesse, principali condizioni, importi rimborsati, cancellati od oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Il problema si pone in presenza di incertezze significative circa l’esistenza del presupposto della continuità. In tali circostanze, Assirevi ritiene opportuno che la microimpresa presenti l’informativa richiesta dal principio contabile Oic 11, eventualmente anche attraverso note in calce ai prospetti di bilancio, preservando la finalità di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Anche se l’articolo 2435-ter del codice civile vieta alle microimprese di applicare la deroga prevista dal comma 5 dell’articolo 2423, Assirevi pur presumendo che essa sia necessaria in casi rari ritiene opportuno che le microimprese pongano rimedio a questo divieto predisponendo nelle circostanze descritte, per esempio, un bilancio in forma abbreviata.

Un comportamento da parte del redattore del bilancio che, nei casi dubbi, non informi circa il presupposto dell’esistenza della continuità aziendale, sarebbe incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta alla base del giudizio del revisore. In conclusione, appare chiaro l’intento di privilegiare la finalità della rappresentazione veritiera e corretta qualora l’utilizzo di eventuali semplificazioni sia in conflitto con la stessa.

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