Imposte

Sanatoria ricerca e sviluppo: importi blindati se ci sono atti di recupero o Pvc

Nel modello da inviare a fine mese vanno descritte le motivazioni del ricalcolo. La procedura è più simile a un ravvedimento operoso (senza sanzioni e interessi)

ADOBESTCOK

di Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti

Gli ultimi giorni prima della scadenza per l’invio sono utili per mettere a punto i dettagli della domanda di riversamento volontario del credito d’imposta ricerca e sviluppo, per i periodi dal 2015 al 2019 (articolo 3, Dl 145/2013). A maggior ragione ora che il decreto Aiuti ter – varato venerdì scorso dal Cdm e non ancora in Gazzetta Ufficiale – sposterà dal 30 settembre al 31 ottobre il termine.

La compilazione del modello, oltre a rappresentare la via d’accesso alla procedura, appare fondamentale anche perché il contribuente non solo deve indicare la causa (tra quelle previste dalla norma) per cui procede al riversamento, ma anche rendere una dichiarazione analitica in cui descrivere le motivazioni che hanno indotto al ricalcolo. Per le caratteristiche assunte la procedura appare molto più simile ad un ravvedimento operoso (senza sanzioni e interessi) piuttosto che ad una sanatoria.

L’istanza si suddivide, essenzialmente, in tre grandi macrosezioni composte dal frontespizio, dove indicare i dati del soggetto che procede al riversamento e i periodi d’imposta per i quali si intende usufruire della definizione, le sezioni da I a V dove esplicitare, per ogni singolo periodo, i dati per il ricalcolo del credito d’imposta e, infine, la sezione IV in cui riepilogare gli importi da versare per annualità nonchè la possibilità di poterli rateizzare o meno.

Le sezioni dalla prima alla quinta risultano tra loro identiche e rappresentano la parte centrale della domanda. In particolare, nel primo riquadro occorre selezionare una o più tra le cause previste che consentono il riversamento, ossia:

• mancanza in tutto o in parte dei presupposti per qualificare le attività di R&S, seppur realmente svolte, in base ai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa;

• erronea considerazione delle attività di R&S commissionate da un soggetto estero, ma non svolte in laboratori situati in Italia;

• errori commessi nel calcolo delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;

• errori commessi nel calcolo della media triennale.

Un primo aspetto da evidenziare riguarda la diversa natura che contraddistingue le ultime tre cause rispetto alla prima. Esse, infatti, hanno natura prettamente oggettiva, scaturendo da elementi ben determinabili. Viceversa, la causa connessa alla mancanza dei presupposti si basa esclusivamente su valutazioni di natura soggettiva o, comunque, opinabile, spesso con effetti anche su periodi d’imposta successivi al 2019.

Per ogni annualità occorre poi evidenziare la presenza di un atto istruttorio (PVC) o accertativo (atto di recupero), che, se notificato entro il 22 ottobre 2021 e non divenuto definitivo, non consente di poter rateizzare l’importo che scaturisce dalla definizione.

Sul punto le istruzioni specificano che in presenza di un atto (istruttorio o accertativo) il contribuente è obbligato a “riversare l’intero importo del credito contestato”. Ciò ha come conseguenza (ingiusta ma prevista dall’ultimo periodo del comma 12 dell’articolo 5 del Decreto) il fatto che il contribuente, se decide di aderire, è costretto a uniformarsi alla contestazione sollevata dall’ufficio sia dal punto di vista della motivazione che per quanto concerne l’importo da versare. Presumibilmente questa “forzatura” si deve alla volontà di eliminare in radice il contenzioso, ma avrà l’effetto di convincere molti contribuenti a rinunciare, laddove la ripresa dell’Ufficio venga considerata accettabile solo parzialmente. Ci si chiede, inoltre, se l’obbligo in esame riguarda solo gli atti emessi entro il 21 ottobre 2021 e non definitivi a tale data (come sembrerebbe più sistematico), ovvero anche quelli successivi: purtroppo le istruzioni non specificano nulla al riguardo.

Successivamente si compila il riquadro in cui inserire il credito d’imposta originario e rideterminato. Per il primo, occorre fare riferimento ai calcoli effettuati fuori dalla dichiarazione per i periodi 2015 e 2016 o nel modello dichiarativo per il 2017, 2018 e 2019. Inoltre, il modello chiede di evidenziare separatamente, per il credito d’imposta originario, gli importi utilizzati entro il 22 ottobre 2021, oltre tale data ed il credito esposto in dichiarazione ma non ancora utilizzato.

Al riguardo, si ricorda che la definizione è applicabile unicamente alle compensazioni realizzate entro il 21 ottobre scorso. Gli eventuali utilizzi successivi a questa data possono essere corretti soltanto presentando una dichiarazione integrativa accompagnata dal ravvedimento operoso, con versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi.

Il contribuente deve anche evidenziare il dettaglio delle date e degli indebiti utilizzi del credito fino al 21 ottobre 2021. Ciò è abbastanza semplice se la totalità delle compensazioni deve essere riversata. Viceversa, nell’ipotesi in cui la riduzione del credito non assorbe tutti gli utilizzi fatti, ci si chiede se nella sezione occorre indicare comunque la compensazione complessiva effettuata nell’F24, ovvero solo la parte considerata indebita.

GLI ESEMPI

1. Situazione
Credito d’imposta originario (campo A del modello): 300.
Credito d’imposta rideterminato (B): 200.
Credito utilizzato fino al 22/10/2021: 200.
Credito utilizzato dopo il 22/10/2021: 0.
Credito d’imposta non utilizzato: 100.
Cosa fare
Le compensazioni effettuate entro il 22/10/2021 (pari a 200) sono nel limite del nuovo credito rideterminato (200): dunque non bisogna compilare l’istanza ma solo presentare dichiarazione 2022 per eliminare la quota di credito d’imposta ancora da utilizzare (pari a 100).
Se invece il credito fosse stato utilizzato (in tutto o in parte) in compensazione oltre il 22/10/2021, occorrerebbe presentare dichiarazione integrativa accompagnata da ravvedimento operoso per l’importo compensato in eccesso.

2. Situazione
Credito d’imposta originario (A): 300.
Credito d’imposta rideterminato (B): 200.
Credito utilizzato fino al 22/10/2021: 300.
Credito utilizzato dopo il 22/10/2021: 0.
Credito d’imposta non utilizzato: 0.
Cosa fare
Le compensazioni effettuate prima e dopo il 22/10/2021 eccedono l’importo del nuovo credito rideterminato. La differenza tra credito utilizzato (300) e rideterminato (200) è pari a 100: questo è l’importo da versare con l’istanza di sanatoria (campo E).
Il controllo di coerenza è superato: la differenza tra il credito dichiarato (300), e quello rideterminato (200), al netto dell’importo da riversare (100), e il credito non ancora usato in compensazione (0) è pari a zero (300 - 200 - 100 - 0 = 0).
Correzioni dichiarative o ravvedimenti operosi non sono necessari.

3. Situazione
Credito d’imposta originario (A): 300.
Credito d’imposta rideterminato (B): 250.
Credito utilizzato fino al 22/10/2021: 260.
Credito utilizzato dopo il 22/10/2021: 0.
Credito d’imposta non utilizzato: 40.
Cosa fare
Le compensazioni ante e post 22/10/2021 eccedono il credito rideterminato. La differenza tra il credito d’imposta utilizzato (260) e quello rideterminato (250) è pari a 10 (260 - 250 = 10): importo da versare (E).
Il controllo di coerenza è superato: la differenza tra il credito dichiarato (300), e quello rideterminato (250), al netto dell’importo da riversare (10), e il credito non ancora usato in compensazione (40) è pari a zero (300 - 250- 10 - 40 = 0).
Occorre presentare dichiarazione 2022 per eliminare la quota di credito (40) non utilizzata e ora non più esistente.

4. Situazione
Credito originario (A): 300.
Credito rideterminato (B): 50.
Credito utilizzato fino al 22/10/2021: 150.
Credito utilizzato dopo il 22/10/2021: 60.
Credito non utilizzato: 90.
Cosa fare
Le compensazioni ante e post 22/10/2021 eccedono il credito rideterminato. Va versato tutto il credito compensato ante 22/10/21 (150) per “salvare” parte del credito compensato dopo (60, corretto per 50).
Ok al controllo di coerenza: la differenza tra il credito dichiarato (300), e quello rideterminato (50), al netto dell’importo da riversare (150), e il credito non ancora usato in compensazione (90) è pari a 10, maggiore di zero (300 - 50- 150 - 90 = 10).
Dichiarazione 2022 per eliminare il credito non usato (90). E poi ravvedimento operoso (con integrativa) per le compensazioni post 22/10/21, che risultano indebite per 10 (il residuo è passato da 60 a 50).

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