Imposte

Doppie imposizioni, convenzione Italia-Colombia con operatività differenziata

Dal 2022 scattano le aliquote per le imposte con ritenuta alla fonte

di Valentino Tamburro

La Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Colombia, entrata in vigore il 7 ottobre 2021, sarà pienamente operativa solo a partire dal 1° gennaio 2022. Il 19 novembre 2021, infatti, tramite un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276, il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha dato atto del perfezionamento della procedura prevista per l’entrata in vigore della convenzione in questione. In base a quanto previsto dall’articolo 30 del trattato, le varie disposizioni in esso contenute avranno efficacia in momenti diversi.

In primo luogo, bisognerà attendere il 1° gennaio 2022 per applicare le aliquote convenzionali relative alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte.

In secondo luogo, per quanto riguarda le altre imposte non riscosse tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte, la convenzione sarà efficace per i periodi d’imposta che iniziano il 1° gennaio 2022 (o successivamente a tale data), ma soltanto con riferimento alla quota di reddito maturata dopo l’entrata in vigore della stessa, ossia il 7 ottobre 2021.

Le disposizioni relative alla procedura amichevole (articolo 24), allo scambio di informazioni (articolo 25), all’assistenza nella riscossione delle imposte (articolo 26), sono infine operative già dal 7 ottobre. A partire dal 1° gennaio 2022, le aliquote convenzionali massime applicabili per i dividendi che saranno pagati da soggetti italiani o colombiani e riscossi da beneficiari effettivi residenti in uno dei due Stati saranno pari al 5% se il beneficiario effettivo è un fondo pensione riconosciuto oppure è una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 20% del capitale della società che paga i dividendi. Negli altri casi si applica l’aliquota del 15 per cento.

In base a quanto previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, le aliquote non trovano applicazione nel caso in cui:

1) i dividendi pagati da una società colombiana siano relativi ad utili non sottoposti a tassazione in Colombia;

2) gli utili di un residente in Italia che sono attribuiti ad una stabile organizzazione in Colombia non siano stati ivi assoggettati a tassazione, a patto che tali componenti di reddito, all’atto del loro trasferimento in Italia, siano considerati equivalenti ai dividendi in base alla legislazione colombiana.

Per gli interessi, invece, oltre ad alcuni casi di esenzione (es. interessi sui titoli di Stato) le aliquote applicabili variano dal 5% al 10 per cento. Per le royalties percepite da beneficiari effettivi residenti in uno dei due Stati l’aliquota applicabile è pari al 10 per cento.

L’articolo 17 della Convenzione, relativo agli artisti e sportivi, prevede l’imponibilità (non esclusiva) dei compensi percepiti nello Stato in cui la persone fisica rende la propria prestazione e contiene, al paragrafo 2, la disposizione di contrasto all’utilizzo delle cosiddette «star company», attribuendo la potestà impositiva (anche se non esclusiva) allo Stato nel quale le prestazioni dell’artista o dello sportivo vengono svolte. Infine, con riferimento alla convenzione multilaterale Ocse, nata a seguito dell’Action 15 del progetto Beps, i due Stati contraenti, oltre a non averla ancora ratificata nei propri ordinamenti, non hanno incluso la convenzione bilaterale contro le doppie imposizione in commento tra i trattati coperti dal nuovo strumento multilaterale.

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