Come fare perImposte

Cessione crediti e sconto in fattura, ad ognuno il suo codice

di Fulvio Giovannetti e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il 29 aprile 2022

  • Cosa scade Comunicazione di opzione per la cessione del credito

  • Per chi Soggetti con diritto ad una detrazione per l’anno 2021

  • Come adempiere Modello telematico. Credito in F24 per i cessionari

1In sintesi

L’utilizzo di crediti d’imposta oggetto di opzione per la cessione (o per lo sconto in fattura) richiede l’indicazione, nei modelli di versamento, di specifici codici tributo, al fine di agevolare l’Amministrazione finanziaria ad effettuare i relativi controlli in base alla disciplina applicabile a ciascuna tipologia di opzioni esercitabili.

L’agenzia delle Entrate individua la data del 17 febbraio 2022 quale spartiacque per l’utilizzo dei vecchi e dei nuovi codici, a seconda del momento in cui viene comunicata la relativa opzione.

2La cessione e lo sconto in fattura

Talune detrazioni possono, in luogo dell’utilizzo diretto nella propria dichiarazione dei redditi, essere ceduti a terzi.

Si pensi alle detrazioni d’imposta spettanti a fronte delle spese sostenute per interventi edilizi e/o di risparmio energetico, sia nella misura maggiorata del 110% che nelle misure ordinariamente previste.

Siricorda che il termine per l’invio – all’agenzia delle Entrate - delle Comunicazioni di cessione relative alle spese 2021 e alle rate residue delle detrazioni spettanti per le spese 2020 è stato differito (rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo) al 7 aprile 2022 dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 35873. La legge di conversione del decreto Sostegni ter (Dl 4/2022) ha ulteriormente rinviato il termine al 29 aprile 2022 (articolo 10-quater, legge 28 marzo 2022, n. 25).

Con l’articolo 28, comma 1, del decreto Sostegni ter era stata limitata la cessione dei crediti in esame: era prevista una sola cessione. Il comma 2 della medesima disposizione aveva introdotto anche una disposizione transitoria, in base alla quale i crediti oggetto di una delle opzioni (sconto in fattura o cessione del credito) prima del 17 febbraio 2022 (termine così fissato dal provvedimento agenzia delle Entrate 4 febbraio 2022, n. 37381) possono essere oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione.

Quindi, per le cessioni comunicate all’agenzia delle Entrate fino al 16 febbraio 2022 opera la disciplina transitoria, con possibilità di un’ulteriore cessione.

Per le comunicazioni effettuate dal 17 febbraio 2022 opera la limitazione ad una sola cessione. Il testo vigente dell’articolo 121, Dl 34/2020 – come modificato dall’articolo 1, Dl 25 febbraio 2022, n. 13 (decreto Frodi) che ha abrogato il citato articolo 28 - prevede che il beneficiario della detrazione possa effettuare una prima cessione del credito ad un qualunque soggetto, mentre le ulteriori cessioni (al massimo altre due) possono essere effettuate soltanto verso soggetti qualificati (banche, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’Albo, intermediari finanziari iscritti all’Albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Per le ulteriori cessioni non è ammessa la cessione parziale (articolo 121, comma 1-quater, Dl 34/2020).

Esempio
Mario Rossi ha sostenuto spese per interventi edilizi effettuati sulla propria unità immobiliare abitativa. Quale titolare della relativa detrazione può optare:
● per lo sconto in fattura (in accordo con il fornitore). In questo modo, in capo si genera un credito che lo stesso può cedere ad un soggetto qualsiasi;
● per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale credito può essere ceduto ad un qualsiasi soggetto (es. un lavoratore autonomo).
Il cessionario del credito (il fornitore, nel primo caso, ovvero il lavoratore autonomo nel secondo caso) può, a sua volta:
● fruire direttamente del credito ricevuto da utilizzare in compensazione nel modello F24;
● effettuare la cessione del credito stesso, ma solo ai soggetti qualificati retro identificati.
Tale credito può successivamente essere oggetto di un'ulteriore cessione, sempre e solo a favore di uno di tali soggetti qualificati, in modo tale che la circolazione del credito avvenga esclusivamente nell'ambito di un circuito affidabile (es. destinatario degli obblighi antiriciclaggio) e controllato.

3La decorrenza delle novità

Il Dl 13/2022 – senza prevedere una specifica decorrenza della nuova formulazione dell’articolo 121, Dl 34/2020 - è entrato in vigore il 26 febbraio 2022.

Pertanto, non risultava chiara l’applicazione delle disposizioni sulle cessioni dei crediti nel periodo 17 febbraio-25 febbraio 2022.

Per ridurre le incertezze, l’agenzia delle Entrate interviene con una Faq in data 17 marzo 2022, precisando che il numero delle cessioni che possono essere effettuate dipende dalla data di invio telematico della Comunicazione dell’opzione.

Le modalità di cessione del credito sono di seguito indicate.

Prima cessione (o sconto in fattura):
- Comunicazione di cessione o sconto effettuata entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi 2 volte a soggetti qualificati;
- Comunicazione di cessione effettuata dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte, ma solo a soggetti qualificati;
- Comunicazione di sconto effettuata dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi 2 volte a soggetti qualificati.
Successive cessioni:
- Comunicazione di cessione effettuata entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi 2 volte a soggetti qualificati;
- Comunicazione di cessione effettuata entro il 16 febbraio 2022 e prima cessione (consentita verso qualunque soggetto) comunicata dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte, ma solo a soggetti qualificati.
In pratica, in via interpretativa, l’agenzia anticipa (dal 26 febbraio al 17 febbraio) la decorrenza delle novità introdotte del Decreto Frodi, con l’effetto che le cessioni successive alla prima (con l’eccezione dello sconto in fattura) possono essere solo due, e solo verso operatori qualificati.

Sono nulli gli accordi stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

4I codici tributo

In considerazione del repentino mutamento della normativa e delle novità sulle cessioni dei crediti appena descritte, i controlli effettuati in relazione ai crediti ceduti saranno differenti rispetto al passato (ossia quando la cessione era indiscriminatamente ammessa innumerevoli volte e verso qualunque soggetto).

Anche tenendo conto della differenziazione tra sconto in fattura e cessione del credito, l’agenzia delle Entrate – con la Rm 14 marzo 2022, n. 12/E – ha istituito nuovi codici tributo da indicare nel modello F24 ai fini dell’utilizzazione in compensazione dei crediti acquisiti.

Nello specifico:
● i nuovi codici tributo sono utilizzabili per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate all’agenzia a decorrere dal 17 febbraio 2022;
● i “vecchi” codici tributo, istituiti con la Rm 28 dicembre 2020, n. 83/E, sono da utilizzare per la compensazione di crediti oggetto di cessioni comunicate all’agenzia fino al 16 febbraio 2022.

I codici da utilizzare, variabili in funzione della data di comunicazione di cessione trasmessa all'agenzia delle Entrate, sono i seguenti.

Comunicazioni di cessione effettuate dal 17 febbraio 2022
● Codici tributo (Rm 14 marzo 2022, n. 12/E)
- Crediti da cessione del credito
7701 (cessione credito – Superbonus articolo 119, Dl 34/2020 - articolo 121, Dl 34/2020)
7702 (cessione credito – Ecobonus articolo 14 Dl, 63/2013 e Impianti fotovoltaici articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del Tuir - articolo 121, Dl 34/2020)
7703 (cessione credito – Sismabonus articolo 16, Dl 63/2013 - articolo 121, Dl 34/2020)
7704 (cessione credito - Colonnine ricarica articolo 16-ter, Dl 63/2013 - articolo 121, Dl 34/2020)
7705 (cessione credito - Bonus facciate articolo 1, commi 219 e 220, legge 160/2019 - articolo 121, Dl 34/2020)
7706 (cessione credito - Recupero patrimonio edilizio articolo 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), Tuir, articolo 121, Dl 34/2020)
7707 (cessione credito - Eliminazione barriere architettoniche articolo 119-ter, Dl 34/2020 - articolo 121, Dl 34/2020)
- Crediti da sconto in fattura
7711 (sconto – Superbonus)
7712 (sconto – Ecobonus articolo e impianti fotovoltaici)
7713 (sconto – Sismabonus)
7714 (sconto - Colonnine ricarica)
7715 (sconto - Bonus facciate)
7716 (sconto - Recupero patrimonio edilizio)
7717 (sconto - Eliminazione barriere architettoniche)
Comunicazioni di cessione effettuate entro il 16 febbraio 2022
● Codici tributo (Rm 28 dicembre 2020, n. 83/E)
6921 (Superbonus)
6922 (Ecobonus e Impianti fotovoltaici)
6923 (Sismabonus - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto)
6924 (colonnine Ricarica - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto)
6925 (Bonus facciate - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto)
6926 (Recupero patrimonio edilizio - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto)

I crediti da utilizzare in compensazione sono esposti nel modello F24 nella sezione “Erario”, indicando – quale anno di riferimento - l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito.

Esempio
Per la prima quota del credito maturato per spese sostenute nel 2021 si indicherà 2022, per la seconda quota si indicherà 2023 e così via. La seconda rata del credito derivante da spese sostenute nel 2020, andrà indicato l’anno 2022.


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