Imposte

Società di finanziamenti infragruppo, equiparazione alle holding per Ires e Irap

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Le società che svolgono attività di finanziamento infragruppo, cosiddette “captive di gruppo”, vanno equiparate ai fini Ires e Irap alle holding industriali.
È quanto emerge dalla risposta dell’agenzia delle Entrate alla richiesta di consulenza giuridica n. 954-50 del 30 novembre 2016 formulata da Assonime.
Le società captive, infatti, pur espletando un’attività di finanziamento nei confronti delle altre società del gruppo, non svolgono un’attività di intermediazione finanziaria.
L’attività di finanziamento infragruppo effettuata dalla società captive è analoga a quella che in altri modelli organizzativi è svolta dalla holding e, pertanto, anche il relativo trattamento fiscale deve essere analogo.
Non sarebbe, infatti, corretto che da una mera scelta organizzativa si generassero delle differenze in termini di deducibilità Ires degli interessi passivi e di regole di determinazione del valore della produzione ai fini Irap.
L’Agenzia già in passato, con la circolare n. 37/2009, aveva incluso nell’ambito operativo delle attività industriali anche l’attività finanziaria svolta nei confronti delle società del gruppo secondo un criterio di qualificazione basato non solo sul valore delle partecipazioni in società industriali ma anche dei crediti infragruppo, rispetto al totale delle attività.
Secondo quanto evidenziato da Assonime, nella circolare n. 9 del 26 aprile 2017, vi sarebbero poi altre motivazioni a supporto della riconducibilità delle captive tra i soggetti industriali e non tra quelli finanziari.
Considerato che per tali società valgono le regole Ires e Irap previste per le holding industriali, alla deducibilità degli interessi passivi, si applica dunque il meccanismo del Rol previsto dall’articolo 96, commi da 1 a 4, del Tuir e alla determinazione della produzione netta Irap le regole dell’articolo 6, comma 9 del Dlgs 446/1997.
A seguito del chiarimento dell’Agenzia si tratta di valutare se possano emergere o meno problematiche in capo a quei soggetti che fino ad oggi hanno tenuto un comportamento fiscale diverso da quello oggetto del chiarimento.
Se l’ufficio non formula alcuna considerazione sul punto, a parere di Assonime questi soggetti dovrebbero poter applicare la disciplina fiscale prevista per le holding industriali a partire dal primo esercizio utile successivo alla risposta dell’Agenzia, senza alcun disconoscimento dei comportamenti fiscali precedentemente adottati.
Tale conclusione, infatti, non pare generare alcun salto o duplicazione di imposta, ad eccezione di effetti che potrebbero sorgere con riferimento alle svalutazioni, ai fini Ires, dei crediti risultanti in bilancio, considerato che, ai soggetti creditizi e finanziari si applica il comma 3 dell’articolo 106 del Tuir, mentre, per gli altri soggetti trova applicazione il comma 1 del medesimo articolo.
Per queste fattispecie già in essere, a parere di Assonime la conclusione corretta è quella di, da una parte, tenere ferma la disciplina fiscale applicata ab origine per mantenerne gli effetti prodotti, dall’altra, applicare le regole per i soggetti industriali alle operazioni sorte dopo il passaggio alla nuova disciplina.
Per quanto riguarda l’Irap, invece, il cambio di criteri dovrebbe avere un impatto limitato poiché, in entrambi i regimi, per le holding assume rilievo la componente finanziaria di bilancio.
La base imponibile Irap applicabile a tali soggetti, infatti, è determinata partendo dai criteri dettati per le società industriali e rettificando l’importo così ottenuto con una componente finanziaria, rappresentata dal risultato della differenza tra due aggregati costituiti, da un lato, dagli interessi attivi e dai proventi ad essi assimilati e, dall’altro, dagli interessi passivi ed oneri della medesima natura ad essi assimilati nel limite del 96% del proprio importo. Per queste imprese, dunque, la componente finanziaria non scompare dalla base imponibile Irap ma continua ad essere presente a tutti gli effetti, seppur con i suddetti correttivi.

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