Adempimenti

Appello dall’11 aprile sul 5 per mille destinato agli enti non accreditati

Domanda entro settembre per le organizzazioni in fase di passaggio al Registro. Le Onlus fuori dall’elenco del 2021 presentano istanza all’agenzia delle Entrate

di Gabriele Sepio

Scadenze in vista per gli enti del Terzo settore (Ets) che intendono accedere al contributo del 5 per mille. L’11 aprile, infatti, scatta il termine ordinario entro cui presentare l’istanza di accreditamento con le nuove modalità del Dpcm del 23 luglio scorso.

Con l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) dal 23 novembre, la “vecchia” categoria degli enti del volontario è stata sostituita da quella degli «enti del Terzo settore». Con la conseguenza che possono accedere tutti gli enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità solidaristiche e iscritti nel nuovo Registro, eccetto le imprese sociali costituite in forma di società.

In questo contesto, pertanto, gli enti che si iscriveranno al Runts entro tale data, come peraltro precisato anche dal ministero del Lavoro con la nota del 18 marzo, provvederanno a compilare in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione l’apposito campo «Cinque per mille». Dovranno, quindi, apporre il flag su «accreditamento del 5 per mille» e inserire il proprio Iban o la provincia della tesoreria di riferimento. Resta però la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche dopo l’11 aprile.

Per gli enti già iscritti al Runts che vorranno beneficiare del 5 per mille per l’anno 2022, infatti, l’istanza di accreditamento potrà essere presentata entro il 30 settembre, versando un importo pari a 250 euro, tramite apposito modello. Discorso diverso per gli enti che alla data dell’11 aprile non risultano ancora iscritti al Registro unico degli enti del Terzo settore. In tal caso, a rigore, dovrebbero anch’essi poter beneficiare della scadenza del 30 settembre ma, prudenzialmente, dovranno anche acquisire, entro la stessa data, la qualifica di Ets (si veda l’altro articolo).

Per quanto concerne, invece, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) già accreditate al 5xmille 2021 ed iscritte nell’elenco permanente, queste non sono soggette ad alcun ulteriore adempimento. Infatti, tali realtà risultano già iscritte in quello pubblicato lo scorso 8 marzo dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Elenco questo che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2021, ivi includendo gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Discorso a parte per quanto concerne, invece, le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale non ancora accreditate.

In questo caso, tali realtà tenuto conto delle tempistiche di trasmigrazione dagli attuali registri al Runts, potranno, in linea con quanto previsto dal decreto Milleproroghe, procedere all’accreditamento per l’anno 2022 entro il 31 ottobre di quest’anno.

In tal caso, tuttavia, l’iscrizione tardiva non comporterà alcun obbligo di versamento (articolo 9, comma 6, Dl 228 del 30 dicembre 2021).

Discorso a parte per le Onlus, per cui resta ancora per questo anno ferma la competenza dell’agenzia delle Entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste, dal Dpcm 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.

Pertanto, le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe che non risultino iscritte nell’elenco permanente potranno presentare istanza di accreditamento per l’anno 2022 all’agenzia delle Entrate.

Entro poi il 20 aprile il ministero procederà a pubblicare sul proprio sito l’elenco degli iscritti con la possibilità di presentare domanda di rettifica entro il 30 aprile con successiva pubblicazione entro il 10 maggio degli elenchi degli enti definitivamente iscritti.

Entro il 31 dicembre, invece, verranno pubblicati gli elenchi degli ammessi ed esclusi al beneficio con l’obbligo per l’Amministrazione competente di darne comunicazione all’agenzia delle Entrate ai fini della ripartizione. Sarà poi quest’ultima, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, a pubblicare l’elenco definitivo degli enti ammessi ed esclusi, con l’indicazione degli importi ricevuti.

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