Rimborso da integrativa, il termine decorre dalla data di dichiarazione
Per la Ctr Piemonte n. 872/2/2022 sono legittime le richieste inviate entro due anni dal momento in cui matura il presupposto
Se il contribuente può integrare la dichiarazione a favore entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento, l’ufficio non può opporre il diniego al rimborso delle imposte a credito risultanti, contestando il mancato rispetto del termine biennale dalla data di versamento delle stesse (ex articolo 38 del Dpr 600/73). Questo perché l’istanza di rimborso può essere presentata dalla data in cui si è verificato il presupposto per ottenerlo che, in caso di dichiarazione integrativa, coincide con la data di quest’ultima. È questo il principio espresso dalla Ctr del Piemonte n. 875/2/2022 (presidente e relatore Panzani).
Nel caso esaminato, un contribuente depositava istanza di rimborso Irap per gli anni dal 2012 al 2015, evidenziando l’assenza del presupposto soggettivo per mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione. A fronte di ciò l’agenzia delle Entrate resisteva in giudizio, rilevando la tardività della domanda relativamente ai versamenti inerenti alle annualità 2012 e 2013 e, in parte, 2014. Viceversa, per i restanti versamenti, veniva evidenziato che per le annualità 2011-2015 il contribuente aveva già presentato la dichiarazione integrativa Irap, eliminando la base imponibile e riportando a credito l’imposta già versata, determinando crediti poi utilizzati per compensare altre imposte.
Nel primo grado di giudizio, la Ctp riconosceva il diritto al rimborso (ex articolo 38, Dpr 602/73) stante l’avvenuta presentazione delle integrative a favore il 14 dicembre 2017 e il 19 aprile 2018 per le annualità richieste e il contestuale annullamento delle compensazioni già effettuate.
In sede d’appello l’ufficio lamentava la presunta tardività dell’istanza di rimborso depositata dal contribuente per il fatto che il termine biennale avrebbe dovuto essere conteggiato a partire dalla data di versamento dell’imposta e non da quello di presentazione dell’integrativa. Nel confermare la sentenza di primo grado, la Ctr ha osservato che, dopo l’entrata in vigore del Dl 193/2016, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1988, le dichiarazioni fiscali possono essere integrate per correggere errori od omissioni entro i termini di accertamento (ovvero entro 5 anni). Inoltre, l’articolo 21 del Dlgs 546/92 prevede, con riferimento al ricorso contro il rifiuto tacito di restituzione da parte dell’ufficio, la possibilità di presentare ricorso dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quanto il diritto alla restituzione non è prescritto.
Pertanto il collegio ha riconosciuto la legittimità delle istanze di rimborso depositate (la verifica del rispetto del decorso del termine previsto doveva essere conteggiato assumendo a riferimento le integrative depositate), e l’impossibilità di sostenere la tesi opposta soltanto per l’avvenuta presentazione di due diverse serie di dichiarazioni integrative da parte del contribuente (prima con la compensazione del credito Iva e poi con la revoca di questa opzione).