Contabilità

Assicurazioni, più dettagli per i titoli non svalutati

Check list di Assirevi per i bilanci 2022. La nota integrativa deve contenere i criteri per cui è esercitata la deroga

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di Franco Roscini Vitali

Liste di controllo Assirevi relative ai bilanci 2022 di compagnie di assicurazione, banche, intermediari finanziari, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare disponibili sul sito dell’associazione.

Le liste riguardano le informazioni integrative da fornire nelle note dei bilanci consolidati redatti in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs e per le assicurazioni anche quelle nei bilanci di esercizio redatti in base ai principi contabili nazionali.

Con riferimento ai bilanci di esercizio delle imprese assicurative le liste rammentano le informazioni integrative che devono essere fornite nel caso di applicazione della facoltà prevista dal regolamento Ivass 52/22: si tratta della possibilità di non svalutare i titoli, di debito partecipativi non durevoli, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza dei mercati.

La possibilità di non svalutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore d’iscrizione come risulta dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (articolo 2426 n. 9 del Codice civile), riguarda i bilanci di esercizio redatti in base alle norme interne: resta escluso il bilancio consolidato redatto in base ai principi internazionali Ias/Ifrs.

La norma non può essere applicata se le perdite hanno carattere di durevolezza: inoltre, riguarda non solo i singoli titoli presenti nell’ultimo bilancio regolarmente approvato, ma anche quelli acquistati nel corso del 2022 per i quali si fa riferimento al costo di acquisizione.

Le imprese che si avvalgono di tale facoltà destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione al netto del relativo onere fiscale e dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

Se gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva, l’impresa destina a tal fine utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa deve contenere i criteri seguiti per l’individuazione e valutazione dei titoli per i quali è esercitata la deroga, il raffronto del valore iscritto con il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato distintamente per le gestioni vita e danni e gli effetti sull’utile. Inoltre, nella nota integrativa sono riportate le informazioni degli effetti derivanti dall’eventuale cessione dei titoli nel corso del semestre successivo alla data di rifermento e quelli derivanti dalla valutazione dei titoli alla data di riferimento successiva.

Nella nota integrativa è indicato l’ammontare della riserva al netto del relativo onere fiscale (e di quello degli impegni verso gli assicurati), distintamente per le gestioni danni e vita, con evidenza della parte che impegna gli utili di esercizi precedenti, l’utile dell’esercizio e gli utili degli esercizi successivi.

Alcune liste riguardano il trattamento contabile relativo all’acquisto e utilizzo dei crediti d’imposta anche nel rispetto delle regole contenute negli Ias/Ifrs (documento congiunto Banca d’Italia/Ivass/Consob n. 9/2021).

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