Per i «classic Repo» le regole dei pronti contro termine
Con la risoluzione 79/E del 23 ottobre 2018 l'agenzia delle Entrate, in risposta ad una associazione di categoria, ha chiarito il ruolo di sostituto d'imposta delle banche custodi quando sono coinvolte in operazioni di “classic Repo” (repurchase agreement).
L'Agenzia conferma che i proventi derivanti dalle operazioni di classic Repo rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis) del Tuir e pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 45, comma 1, del Tuir, ai sensi del quale i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli. Sul punto l'Agenzia chiarisce che i corrispettivi globali di cessione sono rappresentati dal corrispettivo di trasferimento a termine (pari al valore a pronti dei titoli trasferiti maggiorato dell'interesse Repo) e dal corrispettivo di trasferimento a pronti (pari al valore a pronti dei titoli). Di fatto, tale “differenza” corrisponde all'ammontare dell'interesse Repo che, a seconda dell'andamento dei tassi, può essere positivo o negativo e quindi costituire, rispettivamente, un provento per l'acquirente a pronti ovvero per il venditore a pronti. Da tale importo vanno scomputati interessi e altri proventi maturati sui titoli “sottostanti” nel periodo di durata del rapporto (con esclusione dei redditi esenti) in quanto già soggetti alle disposizioni di cui al Dlgs 239/1996. Le cedole che vengono retrocesse invece, non costituendo parte del corrispettivo globale di trasferimento, non assumono rilevanza reddituale in capo al venditore a pronti.
Le Entrate inoltre chiariscono che la ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3-bis del Dpr 600/73 prevista per tale tipologia di proventi va applicata dalla banca custode del soggetto che percepisce il reddito (l'acquirente a pronti in caso di tasso Repo positivo, ovvero il venditore a pronti in caso di tasso Repo negativo). In questo modo, vengono fatti ricadere sulla banca custode anche gli adempimenti legati all'accertamento dello status fiscale del percettore.
Sulla banca custode ricadono anche gli obblighi dichiarativi nel modello 770. Essa infatti è tenuta a segnalare nel quadro SF i dati dei proventi percepiti da soggetti nei confronti dei quali la ritenuta non è stata applicata o è stata applicata a titolo di acconto unitamente ai proventi non imponibili o imponibili in misura ridotta imputabili a soggetti non residenti.
L'Agenzia conferma infine l'applicabilità, con riferimento ai titoli oggetto di compravendita nelle operazioni di Repo, della disciplina prevista dal Dlgs 239/1996 in base alla titolarità giuridica dei titoli “sottostanti”. Come già rilevato nella circolare 165/E del 1998, infatti, le operazioni di Repo comportano il trasferimento della proprietà dei titoli, sebbene solo a titolo temporaneo. Qualora le parti coinvolte siano soggetti “lordisti” l'imposta sostitutiva prevista dal Dlgs 239/1996 non troverà applicazione e gli intermediari presso cui i titoli risultano depositati saranno tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 8 del Dlgs 239/1996.