Come fare perAdempimenti

Perequativo, scade oggi anche l’istanza sostitutiva in caso di errore

di Walter Rotondaro e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il 28 dicembre 2021

  • Cosa scade Presentazione della domanda per il contributo fondo perduto

  • Per chi Imprese e lavoratori autonomi con ricavi/compensi fino a 10 milioni

  • Come adempiere Istanza telematica

1In sintesi

Imprese e lavoratori autonomi con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi del 2020 entro il 30 settembre 2021, possono presentare apposita istanza telematica per richiedere all’agenzia delle Entrate un contributo spettante per la riduzione del risultato economico del 2020 rispetto a quello del 2019.

Rispetto alle precedenti misure di sostegno del periodo “Covid” - che, secondo le indicazioni della Ue, guardano ad una riduzione del fatturato – questo incentivo misura più equamente la perdita economica (da qui l’espressione “contributo perequativo”).

Per ottenere il contributo a fondo perduto, previsto dal decreto Sostegni bis (articolo 1, commi 16-27, Dl 25 maggio 2021, n. 73, di seguito anche il “Decreto”) occorre presentare apposita istanza entro il 28 dicembre 2021.

Con la risoluzione del 73/E del 16 dicembre scorso è stato definito anche il codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione nel modello F24, da presentare utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.

2L’ambito soggettivo

Beneficiari del Cfp sono i soggetti - residenti o stabiliti nel territorio dello Stato - esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, con partita Iva attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto).

Possono fruirne anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

I potenziali beneficiari devono aver conseguito, nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del Decreto, un ammontare di ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Sono esclusi dal beneficio:
● gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir (es. enti pubblici);
● gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir;
● i soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione articolo 2, punto 18, regolamento Gber, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.

3Quando spetta

Il contributo compete se il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (Dm Mef 12 novembre 2021).

Esempio
Se nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 il risultato economico d’esercizio è un utile di 50.000 euro e nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è una perdita di 10.000 euro, la differenza deve essere calcolata come: +50.000 meno -10.000 = +60.000. In tal caso, poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 120% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto. Pertanto, nel rispetto degli altri requisiti di legge, spetta il contributo perequativo
.

Il valore dei risultati economici 2020 e 2019 va individuato considerando gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi di tali annualità evidenziati dall’agenzia delle Entrate nel provvedimento 4 settembre 2021.

Peggioramento del risultato: questi i righi della dichiarazione dei redditi
A titolo di esempio, l’agenzia delle Entrate ha precisato che per confrontare il risultato economico del 2019 e del 2020 si deve aver riguardo ai seguenti righi:
● imprese individuali: RF63, col. 1 o RG31, col. 1
● lavoratori autonomi: RE21, col. 3
● soggetti in regime forfettario: LM8, col. 1 + LM36, col. 1
●società di persone: RF63, col. 1 +/– RJ15, col. 2 oppure RG31, col. 1
● società di capitali: RF63, col. 14

4La presentazione della dichiarazione dei redditi

Il Cfp può essere richiesto solo se, entro il 30 settembre 2021 (Dpcm 7 settembre 2021), è stata presentata la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Anche la dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 deve essere stata regolarmente presentata (anche entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021).

La presentazione di una dichiarazione correttiva nei termini o di una dichiarazione integrativa successivamente al 30 settembre 2021 non pregiudica il diritto al contributo perequativo (articolo 3, Dm Mef 12 novembre 2021).

Tuttavia, qualora sulla base dei dati riportati nella nuova dichiarazione il contributo perequativo risulti di ammontare superiore rispetto a quello derivante della dichiarazione originariamente presentata, lo stesso è comunque riconosciuto nella minor misura spettante in base a tale dichiarazione (es., se il contributo spettante in base alla dichiarazione presentata entro il 30 settembre 2021 fosse pari a 10.000 euro e il contributo spettante in base alla dichiarazione correttiva presentata entro il 30 novembre 2021 fosse pari a 20.000, il contributo è riconosciuto nella minor misura di 10.000 euro).

5La determinazione del contributo

Per la determinazione dell’ammontare del contributo deve essere calcolata dapprima la differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita di taluni contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’agenzia delle Entrate.

Si tratta, ad esempio, del Cfp a favore di imprese/lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro e riduzione fatturato/corrispettivi aprile 2020 inferiore ai 2/3 fatturato/corrispettivi aprile 2019 (articolo 25, Dl 19 maggio 2020, n. 34), del contributo c.d. centri storici o dei comuni montani (articoli 59 e 60, Dl 14 agosto 2020, n. 104, del Cfp a favore di imprese/lavoratori autonomi esercenti in via prevalente specifiche attività oggetto del decreto Ristori (articoli 1, 1-bis e 1-ter, Dl 28 ottobre 2020, n. 137) e del decreto Natale (articolo 2, Dl 18 dicembre 2020, n. 172), come pure del Cfp del decreto Sostegni (articolo 1, Dl 22 marzo 2021, n. 41) e del contributo “automatico” e “alternativo” previsti dal decreto Sostegni-bis (articolo 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, Dl 25 maggio 2021, n. 73).

Non si tiene conto, ai fini del peggioramento del risultato economico, di altre agevolazioni, come quella in materia di versamento dell’Irap (saldo 2019 acconto 2020), del tax credit locazioni e del credito di imposta Dpi.

Queste altre agevolazioni, però, vanno conteggiate ai fini della “dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000” relativa alla sezione 3.1 che attesta il mancato superamento del nuovo limite del Temporary framework di 1,8 milioni di euro.

All’importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le percentuali stabilitecon Dm Mef 12 novembre 2021, parametrati ai ricavi/compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019, per i soggetti “solari”):
● 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro:
● 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
● 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
● 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
● 5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

6La presentazione dell’istanza di richiesta

L’istanza telematica va presentata (direttamente o tramite intermediari abilitati) all’agenzia delle Entrate entro il 28 dicembre 2021 (mediante l’applicazione “desktop telematico” ovvero tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’agenzia delle Entrate).

Entro il medesimo termine è inoltre possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa (provvedimento agenzia delle Entrate 29 novembre 2021, n. 336196).

7La fruizione del bonus e i codici tributo

Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo:
● come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero
● come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Nella prima ipotesi, nell’istanza va indicato l’iban. Nel secondo caso, si utilizza il codice tributo “6957”, da riportare nella sezione Erario ed indicando, come periodo di riferimento, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto (Rm 16 dicembre 2021, n. 73/E).

I codici tributo 8134, 8135 e 8136 sono da utilizzare da parte di coloro che hanno ricevuto il Cfp non spettante, mediante accredito sul conto corrente o tramite utilizzo in compensazione, e intendono restituire spontaneamente le somme in quanto non spettanti. In detta ipotesi va utilizzato il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).

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