Professione

Interessi e perdite, il fisco ritrova gli intermediari finanziari

di Michela Folli e Marco Piazza

Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei ministri il 9 agosto e all'esame delle Camere, per il recepimento della direttiva Atad 2016/1164 contro l'elusione tributaria coglie l'occasione per fornire una definizione aggiornata della nozione di “intermediario finanziario” e di “società di partecipazione”, fondamentale per la corretta applicazione, fra le altre, delle norme sulla deducibilità degli oneri finanziari (articolo 96 del Testo unico) delle svalutazioni dei crediti (articoli 106 e 113) e di quelle sulla determinazione della base imponibile Irap (articolo 6 del Dlgs 446/1997).

Queste disposizioni, infatti, fanno ancora oggi riferimento ai soggetti di cui al Dlgs 87/1992 che ha disciplinato il bilancio degli “enti creditizi e finanziari” fino al 2015, ma che è stato poi abrogato e sostituito dal Dlgs 136 del 2015. Nel frattempo, la stessa nozione di “intermediario finanziario” ai fini della vigilanza della Banca d'Italia è cambiata. I Dlgs 141 e 218 del 2010 hanno modificato il Testo unico bancario, sfrondando il novero delle entità soggette alla vigilanza. Non sono più compresi:

le società capogruppo di gruppi industriali;

i soggetti – come le merchant bank, le società di cartolarizzazione di crediti diverse da quelle strumentali all'emissione di obbligazioni bancarie, le società di venture capital, quelle di riscossione di tributi eccetera;

quanti svolgono attività finanziarie diversi dalla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (concessione di finanziamenti, leasing finanziario, acquisto di crediti diversi dai crediti iva e da quelli verso creditori insolventi nell'ambito di attività di recupero crediti autorizzata, rilascio di garanzie) ;

le società che pur svolgendo attività di “concessione di finanziamenti” non la esercitano nei confronti del pubblico.

Il difetto di coordinamento che si è venuto a creare ha messo in grave difficoltà gli operatori. Ora, l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo sembra idoneo a dare alla materia un assetto legislativo stabile e coerente, in linea, peraltro, con le conclusioni a cui era già giunta l'agenzia delle Entrate (circolare Assonime 9 del 2017).

La nuova norma individua due raggruppamenti di soggetti, ispirandosi alla classificazione contenuta nel Dlgs 136/2015 sui conti annuali e consolidati delle banche e degli altri intermediari finanziari. Si tratta: a)degli “intermediari finanziari”; b)e delle “società di partecipazione non finanziaria e assimilati” (questi ultimi sono gli enti che svolgono attività di finanziamento non con il pubblico); (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 agosto).

Nel nuovo quadro legislativo sarà così chiaro che:

a)tutti e solo gli “intermediari finanziari” – oltre alle impresi di assicurazione e alle capogruppo di gruppi assicurativi – sono sottratti alla regola della deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% del reddito operativo lordo prevista dai primi quattro commi dell'articolo 96 del Tuir. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle Sim, sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare. Agli “intermediari finanziari”, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare , e alla Banca d'Italia, è applicata, peraltro, l'addizionale Ires di 3,5 punti percentuali di cui all' articolo 1, comma 65 della legge 208/2015.

b)per tutti e solo per gli “intermediari finanziari” le svalutazioni e le perdite (al netto delle rivalutazioni) su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio - articolo 106, comma 3 del Tuir - senza soggiacere ai limiti di deducibilità previsti nei precedenti commi dello stesso articolo;

c)tutti gli “intermediari finanziari” possono optare -articolo 113 del Tuir - per l'equiparazione delle partecipazioni acquisite nell'ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria ai crediti estinti o convertiti nelle partecipazioni stesse nell'ambito di tali operazioni;

d)le modalità di calcolo del valore della produzione previste dall'articolo 6, commi 1 del decreto Irap si applicano solo agli “intermediari finanziari”;

e)l'articolo 6, comma 9 del decreto Irap, si applica alle “società di partecipazione non finanziaria e assimilate” e quindi solo per questi soggetti il valore della produzione è determinato partendo dai criteri dettati per le società industriali (articolo 5 del Dlgs 446/1997) e rettificandolo della differenza tra due aggregati (articolo 6, comma 9 del Dlgs 446/1997), costituiti, da un lato, dagli interessi attivi e dai proventi ad essi assimilati e, dall'altro, dagli interessi passivi ed oneri della medesima natura ad essi assimilati nel limite del 96% del proprio importo.

Non essendo stato modificato l'articolo 16, comma 1-bis, del Dlgs 446/1997, l'aliquota Irap maggiorata dal 4,65% al 5,57% a secondo delle Regioni, prevista per i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto Irap dovrebbe valere sia per gli “intermediari finanziari” sia per le “società di partecipazione non finanziaria e assimilate”.

Gli intermediari finanziari tenuti all'applicazione dei principi contabili internazionali sono:

•banche e capogruppo di gruppi bancari o di conglomerati prevalentemente bancari, il cui bilancio è disciplinato dalla circolare della Banca d'Italia n. 262 del 2005, quinto aggiornamento;

•intermediari Ifrs diversi dalle banche, ossia le Sim, le Sgr, le società finanziarie iscritte nell'albo unico di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, le agenzie di prestito su pegno, gli istituti di moneta elettronica (Imel), gli istituti di pagamento (Idp), le capogruppo di Sim e le capogruppo di gruppi finanziari. Il bilancio degli intermediari Ifrs diversi dalle banche è disciplinato dal provvedimento della Banca d'Italia 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale l'8 agosto 2018 insieme alla ristampa integrale cui ristampa integrale della circolare 262

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