Imposte

Presentazione conclusa dopo il controllo

di Angelo Busani

L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione grava, di regola, sugli eredi e sui legatari (vi sono poi casi specifici nei quali l’obbligo grava su altri soggetti, come il curatore dell’eredità giacente o l’esecutore testamentario). Ma anche i semplici «chiamati all’eredità» (vale a dire coloro che possono divenire eredi se accettano l’eredità) sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione.

Tuttavia, i «chiamati», a differenza degli eredi, rispondono solidalmente dell’imposta di successione nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti; mentre gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Quanto ai legatari, essi sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.

Se più soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in relazione alla medesima successione, è sufficiente che la presenti uno solo di essi.

VEDI IL GRAFICO: I cinque passaggi del sistema telematico

La dichiarazione di successione in formato cartaceo si presenta (manualmente o mediante lettera raccomandata) all’ufficio delle Entrate territorialmente competente in ragione della ultima residenza anagrafica del defunto. Per la dichiarazione digitale occorre avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia. Alla trasmissione può direttamente provvedere il dichiarante; in alternativa, questi può darne incarico agli intermediari abilitati (ad esempio professionisti e Caf) oppure può presentare il file con il modulo digitale all’ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate competente, chiedendo che sia questo a trasmetterlo in via telematica.

Se la residenza del defunto era all’estero (o non è nota) e questi non aveva mai risieduto in Italia, la sede competente è l’ ufficio territoriale di Roma 6 Eur-Torrino; se invece il defunto aveva risieduto in Italia, prima di risiedere all’estero, l’ufficio competente è quello dell’ultima residenza nota in Italia.

Una volta trasmesso il modulo, il sistema rilascia una prima ricevuta, immediatamente dopo l’invio. A seguito dei controlli formali sui dati riportati nel modello viene poi rilasciata una seconda ricevuta, nella quale sono indicati gli estremi di registrazione della dichiarazione di successione. Nel primo fascicolo delle Istruzioni si legge che: «La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta)».

Si spera che questa seconda ricevuta giunga al contribuente assai celermente in quanto, nel caso di trasmissione a ridosso della scadenza del termine per presentare la dichiarazione, se questa seconda ricevuta giungesse oltre il termine, al contribuente sarebbe comminata la sanzione per ritardata presentazione della dichiarazione.

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