Stop alla rimessione al primo giudice per difetto di motivazione
La nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non comporta la remissione del giudizio al primo giudice, non rientrando nelle ipotesi previste dall’articolo 59 del Dlgs 546/92. Il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, è stato ribadito nelle due recenti sentenze 138/23 e 139/23 della Cgt Puglia, sezione 28 (presidente Cigna, relatore Polignano).
La contribuente aveva dedotto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado per non essersi pronunciato il giudice sulla esistenza, nonché tempestività, dei prodromici atti presupposti, contestando il ricorrente rispettivamente un preavviso di fermo per mancato versamento di tasse automobilistiche e un avviso di intimazione per il pagamento di tributi richiesti in precedente cartella di pagamento.
L’assenza di specifico riscontro ed esame di tali eccezioni, confutando una chiara nullità della pronuncia per mancanza di motivazione su questioni determinanti del giudizio, non giustificava la “retrocessione” del processo al primo grado di giudizio, dovendosi il giudice dell’appello pronunciare nel merito delle questioni sollevate.
La Cgt non ha, quindi, rimesso la causa al primo giudice, decidendo nel merito le singole controversie.
Fuori dei casi espressamente indicati nella normativa, attinenti alla regolare costituzione del processo davanti al collegio competente, la controversia che sia stata definita in prima istanza in assenza di vizi insanabili, deve essere decisa nel merito dal giudice dell’appello, per il principio generale di conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione, essendo l’istituto della rimessione un rimedio speciale, non applicabile a ipotesi differenti a quelle previste dalla norma.
Sebbene il processo tributario non accolga tutti i casi di rimessione previste nella disciplina (articolo 354 del Codice di procedura civile), rimanendo esclusa l’ipotesi della rimessione per nullità della notificazione dell’atto introduttivo del processo di primo grado, l’articolo 59 del Dlgs 546/92 fissa le fattispecie in cui il vizio della sentenza è così grave da escludere l’esistenza stessa del processo, privando le parti di uno dei necessari gradi di giurisdizione. Trattasi di vizi che attengono alla formazione del collegio, la regolare costituzione del rapporto processuale tra tutti i legittimi contraddittori, l’inesistenza assoluta della pronuncia per vizio di composizione del collegio, ovvero, di difetto di sottoscrizione della sentenza.
Ne deriva, quindi che «il vizio di omessa pronuncia», non entrando nel novero dei casi espressamente indicati, non comporta «la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d’appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cassazione 18824/06, 32126/18, 21955/22).