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L’abolizione dell’aggio carica l’onere sui più sfortunati

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 rimangono fermi gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022

di Enrico De Mita

Il modello di cartella di pagamento 2022, come da provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2022, non prevede più oneri di riscossione.

La legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi 15-16-17, dispone un sistema a prevalente contribuzione pubblica. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni previgenti.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, rimangono fermi gli oneri di riscossione per l’agente della riscossione nella misura e secondo la ripartizione prevista dalle disposizioni vigenti fino all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.

Sembra che dal 1° gennaio 2022 sia è stato soppresso l’aggio di riscossione o, per meglio dire, nella variatio linguistica cara ai gattopardi ministeriali, sono stati soppressi gli “oneri di riscossione”. Ma tale soppressione sembra avvenire, addirittura sembra resa possibile, solo a spese di alcuni contribuenti e a beneficio di altri. L’apparenza è realtà, salvo che intervenga, nuovamente ma per la prima volta, la Corte Costituzionale.

La nuova disciplina merita di essere ripercorsa alla luce dei principi costituzionali, ora che, dal 1° aprile, ritornano al regime ordinario le cartelle di pagamento con termine di sessanta giorni per l’adempimento.

Il 31 dicembre 2021 viene eletto a data iconica della discriminazione tra contribuenti fortunati e contribuenti sfortunati. L’unico “affidamento” che conta sembra essere l’affidamento dei carichi.

Il legislatore, così richiamato all’esercizio urgente di una discrezionalità riformatrice, è sì intervenuto con la legge di Bilancio 2022 al riguardo.

Ma l’ha fatto con arbitrio e palese irrazionalità che le nuove norme hanno determinato una sorta di discessio aulae casuale. Una parte dei contribuenti – quelli sfortunati, per intenderci – è ancor più vessata. Infatti, i “soldi” – permettete questo azzeramento semantico – degli oneri che tali cittadini pagheranno in più, cristallizzati lungo la linea di confine temporale dei carichi affidati entro il 31 dicembre 2021, serviranno per coprire finanziariamente l’eliminazione degli oneri di riscossione, non più applicabili dal 1° gennaio 2022.

Non è bastata la nobilitazione proveniente dalla Corte costituzionale. Ricordiamo tutti la sentenza 120/2021 che dichiarava l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17 Dlgs 112/1999 e non dichiarava – ma implicava pesantemente – la manifesta fondatezza della illegittimità costituzionale della disciplina dell’aggio / oneri di riscossione, rinviando al legislatore. Il rispetto della discrezionalità legislativa era, in prima battuta, un atto dovuto.

Non è più un atto dovuto, d’altra parte, il rispetto di una discrezionalità esercitata in modo palesemente irrazionale.

Non ci potevamo illudere che bastasse una sentenza, invero, ben scritta anche in chiave sistematica e di ampio respiro (120/2021), per creare un legislatore in grado di esercitare razionalmente la propria discrezionalità. La soluzione del problema risulta peggiore del problema stesso.

Enrico Allorio ripeteva che le leggi sono espressione di esigenze politiche; nelle leggi opera il genio del tempo, cui obbedisce la stessa classe politica che le ispira; mentre ai giuristi compete la formulazione tecnica.

La certezza, come la controllabilità, è connaturata alla funzione del diritto come guida dei comportamenti ed è la proiezione epistemologica del principio di uguaglianza come giustizia formale. Anche la definizione è centrale sul piano dell’attuazione delle norme perché definire significa delineare un perimetro applicativo, il costo della norma in relazione alla sua copertura.

L’attuazione della norma e la sua immediata esecutività sono la premessa, d’altra parte, dell’uguaglianza sostanziale. E se è vero che l’esercizio della discrezionalità del legislatore in ambito tributario non è in prima battuta sindacabile dalla Corte, quella stessa discrezionalità è senza dubbio sindacabile, alla luce del principio di eguaglianza in senso stretto, qualora vengano in evidenza, in concreto, scelte irragionevolmente differenziate a parità di presupposti.

Una parte dei contribuenti continua a pagare gli oneri di riscossione casualmente correlati ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, quand’anche la cartella o l’avviso di intimazione di pagamento conseguente ad accertamento esecutivo siano notificati nel 2022. Altra parte dei contribuenti, destinatari di cartelle su carichi affidati post 1° gennaio 2022, beneficia del pagamento dei primi.

La legge di Bilancio 2022 ha di fatto creato un doppio binario con linea di demarcazione arbitraria al 31 dicembre 2021, associata all’affidamento del carico all’agente della riscossione. Ritengo che la questione di legittimità costituzionale di una simile disciplina debba tornare presto all’attenzione della Corte: la norma del previgente art. 17, comma 1, del dlgs 112/1999 e la nuova norma dettata dall’art. 1, commi 15-16-17, della Legge 234/2021 determinano una disciplina che mantiene, casualmente, gli oneri di riscossione in misura percentuale per i carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2021 e diversamente dai carichi affidati all’agente della riscossione dall’1 gennaio 2022. Il contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale appare certo. Tale principio cardine, poi, orienta una serie di censure che individuano, tra i parametri costituzionali vulnerati, legalità, diritto di difesa, capacità contributiva e progressività, principio di delega, imparzialità e buon andamento della P.A.

Come ben noto, in seconda battuta, la Corte può sindacare la discrezionalità del legislatore: ragionevolezza e non arbitrarietà sono il limite di questo sindacato d’emergenza.