La sospensione dei termini processuali (prevista dall’articolo 83 del Dl 18/2020) si applica anche ai 90 giorni di sospensione prevista per la procedura di accertamento con adesione. Disciplinata per la prima volta una procedura di contraddittorio a distanza (che potrebbe sopravvivere anche in futuro) con il contribuente per la gestione di tutte le procedure fiscali. Questi sono i due (importanti) chiarimenti che sono stati rilasciati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 23 marzo 2020.

Riallineamento termini di sospensione
Con l’articolo 83 Dl 18/2020 è stata introdotta la sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo a 15 aprile, per il compimento di «qualsiasi atto» dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie (quindi, ricorsi introduttivi, atti di appello e controdeduzioni, presentazione di documenti e memorie).

Ne consegue che il termine dei 60 giorni per l’impugnazione di un accertamento, ancora pendente alla data del 9 marzo, diventa di fatto di 98 giorni. Sono sorti molti dubbi su quali potessero essere le implicazioni con la domanda di accertamento con adesione. Secondo infatti la disciplina generale, l’istanza proposta dal contribuente ex articolo 6, comma 2, del Dlgs 218/1997, comporta la sospensione naturale dei termini per la proposizione del ricorso di 90 giorni (quindi, 60 giorni, più 90, per la notifica dell’eventuale ricorso).

La circolare 6/E/2020 fornisce le prime indicazioni circa l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione. In primo luogo chiarisce che non si applica la sospensione prevista dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020 (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) in quanto disciplina solo la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. In secondo luogo conferma che la sospensione di 38 giorni prevista dall’articolo 83 si cumula con la sospensione di 90 giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione.
Esemplificando nel caso di avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scadrebbe il 27 luglio 2020.

Pertanto nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto se i termini di adesione decorressero dal 9 marzo al 15 aprile.

Questa è la posizione logica e coerente con il passato dell’agenzia delle Entrate, certamente per maggiore tranquillità di tutti sarebbe necessario una esplicita previsione normativa. Speriamo sicuramente che questa lacuna venga colmata in sede di conversione per evitare quello che è successo per la sospensione feriale dello stesso termine.

Nuova procedura di contraddittorio online
In questo momento di emergenza uno dei problemi che si era posto era quello di comprendere come potesse continuare l’attività degli uffici delle Entrate per tutte quelle procedure in cui vi era un condiviso interesse delle parti a proseguire i contraddittori. Ora con la circolare 6/E/2020, l’Agenzia risolve il problema fornendo agli uffici e ai contribuenti una procedura di contraddittorio a distanza.

La procedura messa a punto allo stato attuale può funzionare anche con l’utilizzo dell’email e della sottoscrizione autografa, ma, ed è chiara in questo senso la formulazione della circolare, deve essere preferita l’utilizzo della Pec e della firma digitale.

La procedura passa per le seguenti fasi:
•obbligo di identificazione della controparte privata che rappresenta il contribuente con invio di una Pec o di un email con allegata la carta d’identità e la procura di delega. Questo obbligo sussiste anche se l’ufficio già dispone dei predetti documenti;
•obbligo di indicazione nella Pec o email precedente del numero telefonico o dello strumento di videoconferenza che si utilizzerà per il contraddittorio;
•svolgimento del contraddittorio on line e redazione del verbale con indicazione degli strumenti di colloquio che si utilizzeranno per la validazione della verbalizzazione stessa (Pec o e-mail);
•obbligo di verbalizzazione in due fasi: la prima con scambio delle bozze del verbale per una condivisione dello stesso – necessaria per correggere eventuali errori ovvero, a seconda della procedura in essere, per raggiungere l’accordo (si pensi alle procedure di accordi preventivi ovvero per accordi collaborativi) - ; la seconda di vera e propria verbalizzazione con invio del verbale definitivo alla controparte. Quest’ultima provvede alla stampa del verbale ricevuto, sigla tutte le pagine, firma l’ultima pagina, scannerizza e rinvia i documenti firmati. Alla Pec o all’email di rinvio allega il documento d’identità di chi ha sottoscritto l’atto.
•il verbalizzante, ricevuto il verbale, lo stampa e lo sottoscrive.

È il caso di sottolineare, infine, che la procedura prevista per gestire questa fase emergenziale, come chiarisce la stessa agenzia delle Entrate, potrà essere valutata per essere adottata in maniera ordinaria. La sua trasformazione da attività emergenziale in attività ordinaria costituirebbe una rivoluzione nei rapporti tra fisco e contribuenti con una semplificazione di sicuro interesse sia per lo Stato che per le parti private.

Riproduzione riservata Ⓒ