Accertamento analitico-induttivo: dai prelievi vanno sottratti i costi
Nel caso di rettifica analitica-induttiva derivante da prelievi bancari non giustificati occorre tenere conto dell’incidenza dei relativi costi. Questo il principio stabilito dalla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, sezione 15, sentenza 1766/2023 (presidente Secchi, relatore De Domenico), depositata il 22 maggio scorso, che recepisce quanto stabilito dalla Corte costituzionale 10/2023.
Come si ricorderà, la Consulta ha statuito che la previsione dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 – relativa ai prelievi bancari non giustificati – si sottrae alle censure di incostituzionalità qualora il contribuente «possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati». Tali conclusioni sono state poi affermate anche dalla Corte di cassazione (ordinanze 5586/2023 e 6874/2023).
Nel caso della pronuncia delle Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, il collegio ha ritenuto coerente determinare il maggior reddito attribuibile al contribuente applicando una percentuale di redditività del 40% rispetto ai ricavi determinati in sede di accertamento sulla base dei prelievi dai conti correnti non giustificati. Tale percentuale è stata determinata sulla base di quella di ricarico medio utilizzata ai fini degli studi di settore, nonché di quella impiegata dall’Agenzia per attività analoghe oltre che dalle informazioni fornite dal contribuente.
La pronuncia ha certamente il pregio – così come quella della Consulta e della giurisprudenza di legittimità – di riconoscere finalmente che l’incidenza dei “costi neri” deve essere ammessa non soltanto in caso di accertamento induttivo “puro”, ma anche – ovviamente, come si è sempre scritto su queste pagine – nell’ipotesi di accertamento analitico-induttivo. Ed è proprio osservando che le movimentazioni bancarie non giustificate possono originare un accertamento analitico-induttivo che, ancora una volta, si deve registrare la contraddittorietà che permea la questione delle indagini finanziarie. Un accertamento analitico induttivo da articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973 muove da presunzioni semplici.
La norma dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 prevede che le operazioni relative alle indagini finanziarie sono poste a base di specifiche norme di accertamento: quelle degli articoli da 38 a 41 del Dpr 600/1973. Ora, se si guarda all’articolo 39 del Dpr 600/1973, ben si può osservare che non vi è alcuna presunzione legale che legittima la rettifica. In sostanza, l’articolo 32 del Dpr 600/1973 vuole stabilire semplicemente che i risultati dell’attività istruttoria vanno canalizzati (per le imprese) negli accertamenti dell’articolo 39 del Dpr 600/1973. Dove non c’è alcuna presunzione legale (tant’è che si nota la difficoltà del giudice della pronuncia in commento quando fa riferimento ad una «presunzione legale costituita da una presunzione semplice»).