Accertamento a chi è congruo, sanzioni e interessi solo sulle differenze
Se l'agenzia delle Entrate accerta maggiori ricavi ad un contribuente che si è adeguato agli studi di settore, le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi devono essere calcolati solo sulla differenza tra il totale del nuovo accertamento e l'importo dell'adeguamento. Inoltre, chi per il 2012 ha inviato uno dei tre studi di settore, che presentavano le anomalie corrette solo con la versione 1.0.5 di Gerico 2013, non è tenuto a presentare la dichiarazione integrativa relativa al 2012 ed è considerato comunque normale e coerente. Sono alcune delle novità contenute nella circolare delle Entrate del 4 luglio 2014, n. 20/E.
Accertamento
Se un contribuente si è adeguato alle risultanze degli studi di settore e l'agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione presentata, si deve "tenere conto di tale adeguamento dei ricavi o compensi effettuato sulla base delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore". Quindi, il totale dei ricavi accertati deve sempre essere confrontato con la somma di quelli contabilizzati e dichiarati e di quelli da adeguamento agli studi di settore. Il recupero può avvenire "solo per la differenza tra tali importi". Se, però, l'oggetto dell'accertamento è un componente attivo di reddito diverso da quello stimato dagli studi di settore, il recupero dello stesso non deve tener "conto dell'eventuale importo di adeguamento in argomento".
Ad esempio, se un contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, ha adeguato i propri ricavi sulla base degli studi di settore per un importo pari a 40.000 euro e poi l'ufficio ha accertato operazioni attive non certificate e contabilizzate per 70.000 euro (per vendita di beni o merci alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), si deve tener conto che, rispetto ai 70.000 euro di maggior imponibile, il contribuente ne ha già dichiarati 40.000 euro (a titolo di adeguamento, non soggetto a sanzioni e interessi). Il recupero dell'imposta, quindi, è calcolato solo sulla maggior base imponibile di 30.000 euro, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, solo sulla maggiore imposta dovuta.
Invece, se l'ufficio ricostruisce operazioni attive non certificate e contabilizzate per 70.000 euro, relative alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, in sede di accertamento, recupererà l'imposta "calcolata integralmente sul maggior imponibile (pari a 70.000 euro) individuato in fase di controllo".
La circolare, però, chiarisce che, in presenza di due diverse attività svolte dal contribuente, l'ufficio può sempre accertare i maggiori ricavi derivanti da una delle due attività "senza tenere conto dell'adeguamento agli studi di settore indicato in dichiarazione", qualora ritenga credibile, alla luce delle diverse informazioni ed elementi in disponibilità, che i ricavi dichiarati, comprensivi dell'adeguamento, siano afferenti esclusivamente alla sola altra attività. Naturalmente, queste considerazioni devono essere esplicitate puntualmente e dettagliatamente nella motivazione dell'atto di accertamento.
Anomalie per il 2012
Sono stati corretti i malfunzionamenti dell'esito di Gerico 2013 per alcuni indicatori degli studi VG40U, VG69U e VK23U. Nella sezione "Archivio studi di settore" del sito internet delle Entrate, infatti, è stato ripubblicato il software Gerico 2013 nella versione 1.0.5. La circolare ricorda che i contribuenti interessati da queste anomalie sono da considerare normali e coerenti agli indicatori malfunzionanti e non sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, con allegato il calcolo con il software Gerico 2013 nella versione 1.0.5.
Correttivi
Per il periodo d'imposta 2013 sono stati previsti dei correttivi specifici per la crisi, al fine di adeguare i risultati derivanti dall'applicazione degli studi agli effetti della crisi economica e dei mercati. Gli studi interessati a questi correttivi sono il VG72A (trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente), il VG72B (altri trasporti terrestri di passeggeri) e il VG68U (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco), per i quali viene considerato l'incremento dei prezzi dei carburanti. L'applicazione del correttivo, quindi, può determinare una riduzione dei ricavi stimati.
Applicazione retroattiva
I risultati degli studi di settore evoluti per il 2013, senza i correttivi per la "crisi", possono essere applicati per l'eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all'annualità 2011.
Istruzioni comuni
Al fine di non appesantire le istruzioni specifiche dei 205 modelli degli studi di settore, anche per il 2013 sono state predisposte istruzioni comuni relative ai quadri A, F, G, T, X, e V, richiamabili per la maggior parte degli studi di settore.
In particolare, sono stati aggiornati i metodi di calcolo del numero delle giornate retribuite relative agli apprendisti con contratto a tempo parziale e l'importo da indicare dei canoni di leasing. Ad esempio, poi, per i beni compresi nei canoni di affitto di azienda, è stato precisato che nei campi del rigo F18 (costo per il godimento di beni di terzi), campi 2 e 3, non devono essere indicati i canoni di locazione riferiti ai beni immobili ovvero ai beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto. Allo stesso fine, nel rigo F29 (valore dei beni strumentali), campo 2 (valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio), non deve essere indicato il valore dei beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto.
Tre le altre novità di Gerico 2014, la circolare ricorda gli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati, l'indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali, l'indicatore "Margine per addetto non dipendente", che non fornisce esiti di coerenza per gli studi di settore evoluti per il 2013 e l'integrazione delle analisi territoriali a livello comunale, utilizzate nell'ambito degli studi di settore, a seguito dell'istituzione dei nuovi Comuni di Montoro (provincia di Avellino, per fusione dei comuni di "Montoro Inferiore" e "Montoro Superiore") e di Quero Vas (provincia di Belluno, per fusione dei Comuni di "Quero" e "Vas").