Controlli e liti

Accertamento doppio, le strade parallele del Fisco e dell’Inps

Risale al 2012 la promessa delle Entrate di un raccordo con l’istituto di previdenza negli avvisi

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Da molti anni, esiste un doppio binario che non ha alcuna giustificazione. Riguarda il caso, piuttosto frequente, degli accertamenti dell'agenzia delle Entrate, che recano anche la richiesta di contributi Inps. Può accadere che dopo il Fisco anche l’Inps, a distanza di tempo, richieda i contributi, moltiplicando le pretese e le liti. Il contribuente, se intende contestare l’accertamento del Fisco, deve presentare ricorso ai giudici tributari. Poi, per contestare la richiesta dell’Inps, deve presentare ricorso al Tribunale, in funzione del giudice del lavoro. Per contestare la doppia richiesta, il contribuente deve perciò fare due ricorsi, pagare i compensi a più professionisti e affidarsi agli esiti incerti ed imprevedibili del contenzioso.

Il guaio è che se il contribuente si “dimentica” di fare il ricorso al Tribunale, per i contributi Inps, a prescindere dagli esiti di quello presentato presso le commissioni tributarie, l’avviso di addebito dell’Inps, che costituisce titolo esecutivo, comporta l’obbligo per il contribuente di pagare le somme chieste. Può anche capitare che l’accertamento emesso dall’ufficio delle Entrate venga annullato, ma il contribuente, se non ha fatto ricorso contro l’avviso di addebito Inps, è costretto a pagare i contributi Inps indicati nell’accertamento annullato, con maggiorazioni e spese. In questi casi, i contribuenti possono presentare un’istanza di annullamento in autotutela, che, però, l’istituto previdenziale difficilmente prende in considerazione, con il paradosso di costringere il contribuente a pagare somme derivanti da un accertamento successivamente annullato.

Capita anche che le sentenze dei giudici tributari possano essere diverse da quelle del giudice del lavoro, una positiva e l’altra negativa o viceversa. La verità è che questo assurdo doppio binario, con la duplicazione delle stesse somme e il doppio contenzioso, dovrebbe essere eliminato.

Perché si creano fastidiosi paradossi, come quelli che si sono verificati nella chiusura delle liti, articolo 16, della legge 289/2002, e per le altre definizioni agevolate. È capitato che la chiusura della lite, fatta ai fini fiscali, diventi, per inerzia dell’Inps o per decadenza dei termini, chiusura definitiva anche ai fini previdenziali. Invece, nei casi in cui l’Inps si attiva, l’istituto chiede i contributi per l’intero importo accertato più sanzioni accessorie e interessi, senza considerare le percentuali pagate dai contribuenti al solo fine di chiudere la lite fiscale.

Le Entrate, in una direttiva del 28 dicembre 2012, contenente le istruzioni per gli uffici in materia di contributi Inps iscritti a ruolo, si erano riservate di fornire indicazioni in merito alle residue somme da iscrivere sulla scorta delle determinazioni dell’Inps interpellato dalle Entrate. Le “determinazioni dell’Inps” e le indicazioni delle Entrate erano e sono urgenti e indispensabili, ma, dopo nove anni, nulla è cambiato, con i contribuenti costretti a un doppio contenzioso dagli esiti imprevedibili.

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