Professione

Accertamento e intelligenza artificiale: l’algoritmo deve essere conoscibile

Il Ddl di riforma fiscale in più punti “chiama in causa” i sistemi di intelligenza artificiale

di Dario Deotto

È stato messo in luce che il Ddl di riforma fiscale in più punti “chiama in causa” i sistemi di intelligenza artificiale. Nell'attività di accertamento, si fa riferimento all'implementazione dell'«utilizzo di tecnologie digitali, anche supportate dall'intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e garantirne il tempestivo utilizzo» al fine di «circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale».

In sostanza, si prende atto che i sistemi di AI nella fiscalità possono essere utili per rielaborare tutti i dati di cui l'Amministrazione dispone, provenienti da fonti sempre più numerose, per attività di controllo. Va ricordato ciò che, ad esempio, accade in Brasile con il sistema Sisam per i controlli doganali.

Le questioni critiche sono diverse: un conto è l'uso delle intelligenze artificiali per l'attività istruttoria dell'Amministrazione, un altro è se quest'ultima volesse fondare l'accertamento su quanto indicato dal sistema di AI. La questione più rilevante sarebbe la motivazione dell'atto, perché una delle sue caratteristiche indefettibili è che il destinatario dell'atto debba comprendere sia il fondamento di ciò che gli viene contestato, sia il procedimento logico attraverso cui l'Ufficio è giunto a una certa conclusione.

In questi casi, la ricostruzione del procedimento logico non può prescindere dall'accesso all'algoritmo, che è tuttavia inconoscibile per sua natura, essendo il contenuto coperto da rigorose privative. Non è detto che neppure l'Amministrazione vi abbia accesso e possa perciò adempiere all’onere motivazionale. Il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 881/2020, lo ha ricordato: la decisione amministrativa automatizzata è subordinata alla conoscibilità dell'algoritmo e dei criteri usati per il suo funzionamento.

Sempre il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 2270/2019, in relazione a un atto amministrativo algoritmico, ha affermato il rispetto del principio di conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio non strettamente giuridico, sostenendo che «la caratterizzazione multidisciplinare dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la formula tecnica, che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella regola giuridica ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice».

In definitiva, il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che l'uso di una procedura informatica non vada stigmatizzato, ha stabilito che l'algoritmo deve essere conoscibile da chiunque ne abbia potenziale interesse, per potere fondare tout court un accertamento.

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