Accertamento con ricarico medio se mancano le distinte inventariali
L’ordinanza 6830/2020 della Corte di Cassazione
La mancata indicazione nel libro degli inventari delle rimanenze suddivise per categorie omogenee e l’assenza di separate distinte inventariali comportano irregolarità contabili idonee a legittimare l’accertamento induttivo, con applicazione delle percentuali medie di ricarico. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 6830/2020.
Cosa indica l’inventario
In base all’articolo 15, comma 2, del Dpr 600/1973, l’inventario deve indicare, tra l’altro, la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore; se dall’inventario non si rilevano gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario.
Nonostante la chiara indicazione della norma, accade talvolta che gli inventari redatti dalle aziende rechino soltanto il valore complessivo delle rimanenze, senza alcuna loro distinzione e, soprattutto, in assenza di un previo raggruppamento per categorie omogenee. In tali casi, quindi, riscontrata la violazione della norma, l’Amministrazione finanziaria procede all’accertamento induttivo secondo l’articolo 39, comma 2, del Dpr 600/1973 e 55 del Dpr 633/1972, sulla base di tale irregolarità che rende inattendibile la contabilità aziendale.
La decisione
I giudici di legittimità hanno stabilito in passato che è proprio l’incompletezza della documentazione contabile che rende non attendibili le scritture e autorizza l'accertamento in via induttiva ai sensi dell’articolo 39 comma 2 lett. d) del Dpr n. 600/1973, utilizzando, quindi, anche presunzioni “supersemplici” (Cassazione 5995/2017, 16477/2014); né può sanare la lacuna il riferimento al bilancio con la relativa nota integrativa, giacché l’inventario e il bilancio costituiscono scritture contabili distinte, aventi contenuto e finalità diverse, ai sensi dell’articolo 15 del Dpr n. 600/1973 e dell’articolo 2217 del codice civile, derivandone che la violazione consistente nell’omessa o irregolare redazione dell’inventario non può ritenersi sanata, né resa meramente formale, dall’avvenuta redazione del bilancio (Cass. 8273/2003).
Scritture inattendibili
L’omissione delle cosiddette scritture ausiliarie di magazzino, infatti, generando un impedimento alla corretta analisi dei contenuti dell’inventario e, di conseguenza, alla possibilità di ricostruire analiticamente i ricavi di esercizio, determina l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili che costituisce presupposto normativamente previsto ai fini del ricorso alla modalità induttiva dell’accertamento (Cass. 24015/2016).
Dunque - è stato ribadito con la sentenza odierna - in caso di inosservanza del suddetto articolo 15, comma 2, del Dpr 600/1973, l’ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso la determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisito.
I precedenti
Anche la giurisprudenza di merito pare allineata in tal senso, atteso che alcuni anni fa, in riferimento al caso di un negoziante che aveva esibito delle distinte inventariali poi risultate in parte copiate da un anno all’altro ed in altra parte inverosimili, i giudici di merito avevano stabilito che tali distinte avevano reso complessivamente inattendibile l’intero impianto contabile, rendendo legittimo l’accertamento induttivo del Fisco basato sulla ricostruzione indiretta dei ricavi (Commissione tributaria regionale Piemonte, sentenza 29/24/11).