Controlli e liti

Accertamento, le sospensioni Covid fanno ancora slittare i termini

La coda del Dl cura Italia fa sì che il 31 dicembre il Fisco non abbia decadenze. Anche per la notifica delle cartelle scattano i differimenti fino a 24 mesi

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di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Anche quest’anno, al 31 dicembre, non scadono i termini decadenziali di accertamento per nessuna annualità. Si tratta di un “retaggio fiscale” che deriva dall’emergenza sanitaria relativa al Covid.

Occorre ricordare che l’articolo 67, comma 1, del decreto Cura Italia (Dl 18/2020) ha stabilito la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi anche all’attività di accertamento. Si tratta di 85 giorni che generano lo spostamento in avanti delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Annualità 2015 e dal 2016

La sospensione non ha riguardato, di fatto, i termini dell’annualità 2015, per la quale si è avuta la nota scissione decadenziale tra emissione e notifica degli atti (articolo 157 del Dl 34/2020) che sta creando non poche dispute giurisprudenziali.

Per le annualità dal 2016 in poi occorre rilevare che i termini decadenziali risultano quelli del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (non vi è più alcun raddoppio per fattispecie penalmente rilevanti).

Ad esempio, se la dichiarazione relativa al 2016 è stata regolarmente presentata, il termine di decadenza per l’accertamento risulterebbe il 31 dicembre 2022. Il condizionale deriva dal fatto che – come si è riportato – la previsione dell’articolo 67 del Dl 18/2020 ha (purtroppo) portata generale. In sostanza, per effetto di tale previsione, per tutte le annualità fino al 2018 – cioè quelle per le quali i termini dell’attività di controllo corrono lungo l’arco temporale che va dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 – le scadenze dell’accertamento risultano prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno mai al 31 dicembre dei vari anni.

In questi termini si è espressa anche l’agenzia delle Entrate a Telefisco 2022 che, proprio con riferimento all’annualità 2016 (in presenza di dichiarazione regolarmente presentata), ha precisato che il termine di decadenza sarà quello del 26 marzo 2023 e non quello del 31 dicembre 2022. In termini più generali, ma confermativi di quanto appena riportato, si erano espresse anche le circolari 11/E/2020 – risposta 5.9 – e 25/E/2020 – risposta 3.10.4).

Le conclusioni della prassi risultano in linea con il dettato normativo. È la norma (articolo 67 del Dl 18/2020), dunque, che andrebbe rivista perché appare ormai privo di logica un allungamento dei termini di accertamento a favore dell’Amministrazione finanziaria per annualità che non scadono nei periodi di maggiore emergenza legata al Covid.

Adesione e abuso del diritto

Peraltro, va tenuto conto che la previsione dell’articolo 67 del Dl 18/2020 va presa in considerazione anche per l’accertamento con adesione (così come per il contraddittorio per l’abuso del diritto). A proposito dell’adesione, va rilevato che l’articolo 5 del Dlgs 218/1997 stabilisce che se tra la data di comparizione indicata dall’ufficio nell’invito al contraddittorio e il termine per l’accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza viene automaticamente prorogato di 120 giorni. In questo caso occorre quindi tenere conto (per le annualità fino al 2018) degli 85 giorni successivi al 31 dicembre.

Ad esempio, per gli inviti che recano come prima data di comparizione quella di un giorno precedente al 27 dicembre 2022 (90 giorni anteriori rispetto al 26 marzo 2023) non si verifica alcun differimento di 120 giorni dei termini di accertamento. Gli eventuali atti dovranno dunque essere notificati entro il 26 marzo 2023. Se invece la prima data di comparizione è fissata tra il 27 dicembre 2022 e il 26 marzo 2023 (ipotesi che comunque si ritiene non verrà utilizzata dall'ufficio), il termine di decadenza è prorogato al 24 luglio 2023.

Le cartelle

Anche per gli atti relativi alla notifica delle cartelle e, in generale, afferenti alla riscossione coattiva non c’è nulla in scadenza a fine anno. Nella materia va peraltro segnalato che sussiste un complicato incrocio di proroghe. Occorre ricordare infatti che per tutti gli affidamenti eseguiti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 le scadenze ordinarie sono differite di 24 mesi (articolo 68, comma 4-bis, Dl 18/2020).

Lo stesso dicasi per gli affidamenti riferiti alle seguenti procedure:
a) liquidazioni afferenti le dichiarazioni Iva e redditi presentate nel 2018 e le dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017;
b) controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018.

Per ciò che concerne le scadenze del 2020, che non sono contemplate in quest’ultima proroga (ad esempio, liquidazioni ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973, riferite alle dichiarazioni presentate nel 2017), soccorre l’articolo 12, del Dlgs 159/2015, richiamato nell’articolo 68, comma 1, Dl 18/2020, che ne prevede il differimento al 31 dicembre 2023.

GLI ESEMPI

1. Modello redditi 2017
Dichiarazione relativa al 2016 regolarmente presentata
.
Il termine di decadenza per l’accertamento risulterebbe il 31 dicembre 2022. Tuttavia, per effetto del Dl 18/2020, le scadenze sono prorogate di 85 giorni. In questo modo il termine di decadenza sarà quello del 26 marzo 2023 (in questo senso anche risposta a Telefisco 2022).

2. Termini relativi al 2017
Termini decadenziali relativi al periodo d’imposta 2017 quando la dichiarazione è stata presentata .
I termini sono quelli del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ma in virtù del Dl 18/2020 scadranno il 25 marzo 2024 (il 2024 è un anno bisestile).

3. Adesione e comparizione
Invito all’adesione relativo al 2016 che reca come prima data di comparizione un giorno precedente al 27 dicembre 2022 (90 giorni anteriori al 26 marzo 2023).

Non si verifica il differimento di 120 giorni dei termini di accertamento (articolo 5 del Dlgs 218/1997). Gli eventuali atti dovranno essere notificati entro il 26 marzo 2023.

4. Il controllo da 36-ter
Controllo formale (articolo 36-ter, Dpr 600/1973) sulla spettanza di crediti d’imposta indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017 (presentazione 2018).
Il termine di decadenza ordinario sarebbe il 31 dicembre 2022, ma con la proroga prevista nell’articolo 68, comma 4-bis, Dl 18/2020, diventa il 31 dicembre 2024.

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