Acconti ridotti anche per i forfettari
Al 95% la misura per la cedolare secca. Il rebus rata di novembre
Via libera pasticciata alla riduzione degli acconti previsionali per il 2020 dal 100% all’80% di quanto sarà dovuto per quest’anno, con la probabile esclusione per la cedolare secca e con la rubrica dell’articolo, che la introduce, che la prevede solo per la rata dell’acconto di giugno e non per quella di novembre.
Secondo l’articolo 20 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, solo per gli acconti dovuti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap per il 2020, non si applicheranno le sanzioni e gli interessi per l’omesso o insufficiente versamento, se l’importo versato sarà pari o superiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
La riduzione della misura degli acconti dovuti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap per il 2020 riguarda solo il metodo previsionale e non quello storico che segue la consueta percentuale del 100% dell’imposta relativa al periodo precedente. Se l’imposta da pagare a consuntivo per l’intero 2020 risulterà superiore rispetto a quella anticipata come acconto, non si sarà soggetti ad alcun tipo di sanzione o interesse per l’ulteriore importo da pagare a saldo (entro il 30 giugno 2020), solo se è stato utilizzato il metodo storico.
Anche se la norma parla solo degli acconti dovuti per il 2020 per l’Irpef, l’Ires e l’Irap, la riduzione dal 100% all’80% dell’acconto previsionale si applica certamente anche alle seguenti imposte, che seguono le stesse regole dell’Irpef per determinare la suddetta percentuale dell’acconto:
- all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e all’imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe) (articolo 19, commi 17 e 22, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201);
- all’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi (circolare 21 dicembre 2007, n. 73/E, paragrafo 5);
- all’imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari (articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e circolare 4 aprile 2016, n. 10/E, paragrafo 4.4);
- all’Irap, con la particolarità che le modalità di calcolo non sono riferite solo alle disposizioni previste per l’Irpef, ma in generale a tutte le imposte sui redditi, cioè all’Irpef e all’Ires (articolo 30, comma 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
Per la cedolare secca, invece, la misura dell’acconto 2020 con il metodo previsionale (come con quello storico) dovrebbe restare del 95% (85% per l’anno 2011, 95% dal 2012 al 2020 e 100% dal 2021), in quanto non è collegato a nessuna percentuale prevista per le imposte sui redditi. A prevederlo è l’articolo 3, comma 4, quarto periodo, del Dlgs 14 marzo 2011, n. 23. Quindi, in base a questa norma, la nuova percentuale dell’acconto previsionale dell’80% non dovrebbe applicarsi per la cedolare secca. Il condizionale è d’obbligo, in quanto l’agenzia delle Entrate, lo scorso anno, ha disatteso la gerarchia delle fonti normative e con la risoluzione del 12 novembre 2019, n. 93/E, ha stabilito che anche gli acconti della cedolare secca debbano essere ripartiti, per i soggetti Isa, in due rate di uguale importo, in contrasto con l’articolo 7, comma 2, del provvedimento delle Entrate 7 aprile 2011, che prevede chiaramente, ancora oggi, la ripartizione, per tutti i soggetti (anche quelli Isa), dell’acconto dell’imposta piatta tra il 40% per la prima rata e il 60% per la seconda (si veda Nt Plus Fisco del Sole 24 Ore del 2 dicembre 2019).
La rubrica dell’articolo 20 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, parla di «Metodo previsionale acconti giugno», nonostante il testo dell’articolo stesso faccia riferimento alla misura annuale dell’acconto. Dovrebbe trattarsi di un errore e si auspica una correzione in sede di conversione del decreto o un intervento delle Entrate per chiarire il contrasto normativo.