Acconto Imu, esenzione per il settore turistico
1In sintesi
L’articolo 177, comma 1, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – al fine di tener conto degli effetti connessi all'emergenza sanitaria (e quindi economica) da Covid-19 – ha previsto l’esenzione dal versamento della prima rata Imu 2020 (sia la quota-Stato sia la quota-Comune) con riferimento a taluni immobili del settore turistico.
I beni che non rientrano nel novero di quelli – temporaneamente - esentati sono oggetto di versamento tenendo conto delle nuove regole Imu, la cui disciplina è stata riscritta dalla Legge di bilancio 2020 (che ha incorporato la Tasi all’Imu).
2Prima rata di acconto
Salvo proroghe stabilite dai singoli comuni (in virtù del potere regolamentare di cui all’articolo 52 Dlgs 446/1997, e dell’articolo 1, comma 777, legge 160/2019; si veda lo schema di delibera consiliare, predisposto da IFEL-Fondazione Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che può essere adottata dai comuni per stabilire un differimento selettivo) ovvero un prossimo intervento normativo (che preveda l’atteso rinvio generalizzato a dopo l’estate; la data ipotizzata è il 30 settembre), la prima rata di acconto Imu per il 2020 va versata entro il 16 giugno 2020.
Si tratta di una scadenza che, nei vari decreti che hanno contrastato gli effetti da coronavirus, non è stata oggetto di alcuna proroga.
Oltretutto, a partire da quest’anno – a seguito dell’abolizione della IUC di cui all’articolo 1, comma 639, legge 147/2013 (ad eccezione dell’Imu e della Tari); cfr. articolo 1, commi da 738 a 783, legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) – occorre tener conto che la Tasi è abolita.
Quindi, i locatari, o comunque i detentori dell’immobile ad altro titolo, non sono tenuti al versamento di questo tributo locale.
Per l’Imu, invece, la disciplina si rifà, sostanzialmente, a quella della IUC: ambito di assoggettamento, calcolo dell’imposta, ecc.
Così, ad esempio, anche per l’Imu 2020 è prevista l’esenzione per l’abitazione principale (ad esclusione di quelle accatastate in A/1, A/8 e A/9).
L’esenzione non è più prevista, invece, per l’unità immobiliare tenuta a propria disposizione dagli italiani titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE.
3Termini e modalità di versamento
L’Imu dovuta per l’anno 2020 deve essere versata in due rate (salvo che per gli enti non commerciali che possono effettuare il versamento in tre rate):
● la prima scadente il 16 giugno 2020, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota (e l’eventuale detrazione) dell’anno 2019 (ovvero, facoltativamente, applicando le aliquote previste per l’anno 2020 se, al momento del versamento dell’acconto, il Comune ha già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote Imu applicabili nel 2020; cfr. circ. Min. Economia e Finanze, 18 marzo 2020, n. 1/DF). In pratica, si versa la metà di quanto versato a titolo di Imu (e di Tasi) per l’anno 2019 (articolo 1, comma 762, legge 160/2019);
● la seconda scadente il 16 dicembre 2020, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2020 sulla base del ricalcolo fatto applicando le aliquote per il 2020 e scomputando quanto versato a titolo di acconto.
Quanto alla modalità di versamento, la Rm 29 maggio 2020, n. 29/E ha stabilito che nel modello F24 (provvedimento agenzia delle Entrate 27 maggio 2020, n. 214429; articolo 1, comma 765, legge 160/2019), vanno utilizzati i codici tributo già istituiti con la Rm 12 aprile 2012, n. 35/E e la Rm 21 maggio 2013, n. 33/E.
4Acconto: esenzione per gli immobili destinati al turismo
L’esenzione dal versamento della prima rata di acconto Imu 2020 riguarda
a) gli immobili:
● adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
● degli stabilimenti termali.
Il legislatore non pone alcuna condizione aggiuntiva;
b) gli immobili:
● rientranti nella categoria catastale D/2 (es. alberghi e pensioni);
● degli agriturismo;
● dei villaggi turistici;
● degli ostelli della gioventù;
● dei rifugi di montagna;
● delle colonie marine e montane;
● degli affittacamere per brevi soggiorni;
● di case/appartamenti per vacanze;
● dei bed & breakfast;
● dei residence e campeggi.
Il legislatore precisa che, relativamente agli immobili di cui al precedente punto b), l’esenzione spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Esempio
L’immobile adibito ad albergo, affittato da un proprietario ad un soggetto che gestisce l’attività turistico-ricettiva, non gode dell’esenzione non essendoci coincidenza tra proprietario e gestore dell’attività ricettiva.
Meno chiaro è il riferimento alle case/appartamenti per le vacanze: dato che la disposizione si riferisce all’ “attività” direttamente esercitata dal proprietario se ne dovrebbe dedurre che solo un’attività economica esercitata in forma d’impresa gode dell’esenzione, e non anche la seconda casa locata per turismo dal proprietario “privato”. Così, la locazione breve (durata non superiore a 30 giorni) della casa-vacanze non gode dell’esenzione, anche se vengono offerti servizi accessori (articolo 4, comma 1, Dl 24 aprile 2017, n. 50).
Si osserva che, a parte gli alberghi, identificati con una specifica categoria catastale, per gli altri immobili – meramente descritti dal legislatore – potrebbe farsi riferimento alle strutture ricettizie extra-alberghiere di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, effettivamente destinate a detta attività esercitata imprenditorialmente.
5Saldo: in attesa di chiarimenti
La formulazione della norma lascia aperto un interrogativo, ossia se si tratta di una esenzione dal pagamento o di un mero differimento.
Secondo la norma, l’esenzione in parola riguarda la prima rata di acconto che, come tale, andrà conguagliata a saldo entro il 16 dicembre 2020 scomputando quanto versato a titolo di acconto (articolo 1, comma 762, legge 160/2019).
Se così fosse, però, non si tratterebbe di una esenzione dell’acconto, ma un mero differimento alla data di versamento del saldo.
Dalla relazione illustrativa del Decreto Rilancio, che parla di “abolizione del versamento” (e non di differimento), e dai significativi importi stanziati per la copertura finanziaria della disposizione in commento si comprende – ma un esplicito chiarimento in tal senso sarebbe opportuno – che dal saldo andrà scomputato l’acconto solo virtualmente calcolato (ma non versato), traducendosi la norma in una vera e propria esenzione.