Come fare perAdempimenti

Acconto Iva, in scadenza il ravvedimento breve con la sanzione ridotta

di Paolo Duranti

  • Quando 27 gennaio 2021

  • Cosa scade Termine per regolarizzare l'omesso o incompleto versamento dell'acconto Iva 2020

  • Per chi Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva, cui non si applica il differimento al 16 marzo 2021

  • Come adempiere Versamento con F24 dell'imposta dovuta con la sanzione ridotta e gli interessi

1In sintesi

Il 27 gennaio 2021 (il 30° giorno successivo alla scadenza prevista per il versamento dell'acconto Iva 2020 (28 dicembre 2020, in quanto il 27 cadeva di domenica ) scade il termine entro il quale è possibile effettuare il ravvedimento operoso “breve” in caso di omesso o incompleto versamento dell’acconto Iva 2020.

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento del tributo maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta a 1/10 del minimo, vale a dire nella misura dell’1,5%.

Quest’anno, tuttavia, occorre considerare le novità introdotte dal decreto “Ristori-quater”, che ha disposto per talune categorie di contribuenti il differimento al 16 marzo 2021 del termine di versamento dell’acconto Iva 2020.
Di conseguenza, il ravvedimento in scadenza il prossimo 27 gennaio risulta avere una portata limitata, essendone esclusi – oltre alle consuete ipotesi di esonero - tutti coloro che decideranno di avvalersi della citata proroga al 16 marzo.

2L’acconto Iva che scadeva a dicembre

Lo scorso 28 dicembre (in quanto il 27 cadeva di domenica) scadeva il termine per il versamento dell’acconto Iva per i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni periodiche Iva.

Sono peraltro esonerati dall’adempimento i soggetti passivi Iva nei confronti dei quali sussiste una delle situazioni contemplate dalla norma: si tratta ad esempio delle attività iniziate nel corso del 2020, dei soggetti che nel 2019 hanno applicato i regimi dei “minimi” (Dl 98/2011) o dei forfettari (legge 190/2014), dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento ex articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972, dei produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’Iva, nonché dei soggetti che hanno applicato il metodo previsionale, con la presunta determinazione di un credito.

Anche ai fini della determinazione dell’acconto Iva 2020 era possibile scegliere fra tre differenti metodi di calcolo: previsionale, storico o analitico.

L’acconto doveva essere versato, se di ammontare uguale o superiore a 103,29 euro, in un’unica soluzione con l’F24 (codici tributo “6013” per i contribuenti mensili; “6035” per i trimestrali).

3La sospensione (facoltativa) del “Ristori-quater”

Ai sensi dell’articolo 2 del Dl 30 novembre 2020, n. 157 (decreto “Ristori-quater”) – poi trasfuso nell’articolo 13-quater del Dl 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (decreto “Ristori”) - per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 30 novembre 2020 (in linea di massima, quindi, nel 2019), e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi tra l’altro i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi anche all’Iva.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

La medesima sospensione si applica anche, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato/corrispettivi, ai soggetti:

che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

che esercitano attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree “rosse” o “arancioni”, come individuate alla data del 26 novembre 2020;

che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Dl 9 novembre 2020, n. 149 (decreto “Ristori-bis”, anch’esso convertito con la legge 18 dicembre 2020, n. 176);

che esercitano attività alberghiere, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree “rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020. Anche in tal caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Si ritiene quindi che la citata sospensione – che, si precisa, è del tutto facoltativa - si applichi anche all’acconto Iva, scaduto lo scorso 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cadeva di domenica).

4Il versamento in scadenza e la sanzione ridotta

Il ravvedimento “breve”, in scadenza il prossimo 27 gennaio, si perfeziona versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5% (cioè 1/10 del 15%) dell’imposta non versata, nonché gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il versamento dev’essere effettuato con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

“6013”: versamento acconto per Iva mensile;

“6035”: versamento acconto per Iva trimestrale, nonché i codici inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi (ad esempio, “8904” per la sanzione amministrativa e “1991" per gli interessi sul ravvedimento).

La data del 27 gennaio, quindi, interessa esclusivamente i contribuenti che, pur essendo tenuti a versare l’acconto Iva entro il 28 dicembre 2020, non hanno rispettato la scadenza: si tratta quindi di tutti quei soggetti esclusi dall’ambito applicativo della proroga disposta dal richiamato decreto “Ristori”.

Chi invece può usufruire del nuovo termine del 16 marzo, potrà ovviamente “bypassare” l’appuntamento del 27 gennaio.
L’adesione al ravvedimento operoso consente di evitare la sanzione del 30% dell’imposta non versata. Al riguardo si tenga presente che tale sanzione dev’essere calcolata sull’intero importo del tributo non versato: non è più prevista infatti la “tolleranza” del 5% prima ammessa in caso di acconto determinato con il metodo previsionale (in tal senso si richiama la circolare 25 gennaio 1999, n. 23/E, par. 1.3).

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