Imposte

Ace al ricalcolo in caso di errori contabili

di Luca Miele

Un errore contabile rilevante assume effetti “retroattivi” ai fini Ace con la necessità di rettificare le dichiarazioni presentate in anni precedenti. Un passaggio della relazione illustrativa al Dm Economia del 3 agosto scorso sull’aiuto alla crescita ecomica contiene un significativo chiarimento in tal senso.

Ai fini della rilevazione di un errore commesso in esercizi precedenti , le nuove regole contabili per i soggetti che adottano gli standard nazionali di redazione del bilancio, espresse nell’Oic 29, distinguono tra errori rilevanti ed errori non rilevanti .

I primi sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo; tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriata.

I secondi, quelli non rilevanti, sono contabilizzati nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.

Gli standard contabili nazionali hanno, quindi, esteso alla fattispecie il trattamento già previsto dallo Ias 8 per i soggetti Ias/Ifrs adopter.

La distinzione tra errore rilevante o non rilevante, in assenza di precise indicazioni soprattutto sul piano quantitativo, certamente darò luogo a futuro contenzioso (anche di natura fiscale); non può essere sufficiente, infatti, ad evitare controversie il chiarimento espresso nel paragrafo 46 dell’Oic 29 secondo cui un «un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze».

Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’Ace, la distinzione tra errore rilevante ed errore non rilevante non è di interesse agli effetti del computo del limite del patrimonio netto ex articolo 11 del decreto Ace, nel senso che la correzione di un errore rileva comunque a tali fini.

La distinzione, invece, sembra ora assumere importanza ai fini del calcolo della variazione in aumento di capitale proprio rilevante per l’agevolazione. Infatti, nella relazione illustrativa al decreto 3 agosto 2017 si legge: «Per quanto concerne, invece, gli effetti sull’utile agevolabile derivanti dalla rilevazione degli errori contabili rilevanti (secondo quanto previsto dai principi contabili) la determinazione della base Ace è da operare mediante l’utilizzo degli istituti che consentono l’emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico».

In altre parole, quando l’errore è rilevante, il contribuente ha l’ obbligo di presentare una dichiarazione integrativa relativa all’anno di competenza in cui è stato commesso l’errore contabile e una (o più) dichiarazione per gli esercizi successivi al fine di rettificare il calcolo dell’Ace eventualmente fruita in tali esercizi.

Se, invece, l’errore è non rilevante, l’imputazione a conto economico determina un effetto “immediato” ai fini Ace in quanto quel componente modifica la misura dell’utile di esercizio suscettibile di accantonamento e, quindi, suscettibile di modificare la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini dell’agevolazione. Nella fattispecie non vi è alcuna necessità di rettificare gli esercizi precedenti per modificare l’entità del beneficio eventualmente fruito.

In termini più generali, ai fini della competenza fiscale della correzione degli errori contabili, dovrebbe valere, anche per i soggetti Oic adopter quanto già chiarito per i soggetti che adottano gli standard contabili internazionali: a prescindere dalla imputazione al patrimonio netto o al conto economico degli errori, non trova applicazione il principio di derivazione rafforzata. Pertanto, anche gli errori imputati a conto economico sono da considerarsi costi o ricavi fuori competenza .

Ace - Dm Economia 3 agosto 2017

Ace - relazione illustrativa Dm Economia 3 agosto 2017

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