Ace al ricalcolo in caso di errori contabili
Un errore contabile rilevante assume effetti “retroattivi” ai fini
Ai fini della rilevazione di un
I primi sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo; tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriata.
I secondi, quelli non rilevanti, sono contabilizzati nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Gli standard contabili nazionali hanno, quindi, esteso alla fattispecie il trattamento già previsto dallo Ias 8 per i soggetti Ias/Ifrs adopter.
La distinzione tra errore rilevante o non rilevante, in assenza di precise indicazioni soprattutto sul piano quantitativo, certamente darò luogo a futuro contenzioso (anche di natura fiscale); non può essere sufficiente, infatti, ad evitare controversie il chiarimento espresso nel paragrafo 46 dell’Oic 29 secondo cui un «un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze».
Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’Ace, la distinzione tra errore rilevante ed errore non rilevante non è di interesse agli effetti del computo del limite del patrimonio netto ex articolo 11 del decreto Ace, nel senso che la correzione di un errore rileva comunque a tali fini.
La distinzione, invece, sembra ora assumere importanza ai fini del
In altre parole, quando l’errore è rilevante, il contribuente ha l’
Se, invece, l’errore è non rilevante, l’imputazione a conto economico determina un effetto “immediato” ai fini Ace in quanto quel componente modifica la misura dell’utile di esercizio suscettibile di accantonamento e, quindi, suscettibile di modificare la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini dell’agevolazione. Nella fattispecie non vi è alcuna necessità di rettificare gli esercizi precedenti per modificare l’entità del beneficio eventualmente fruito.
In termini più generali, ai fini della competenza fiscale della correzione degli errori contabili, dovrebbe valere, anche per i soggetti Oic adopter quanto già chiarito per i soggetti che adottano gli standard contabili internazionali: a prescindere dalla imputazione al patrimonio netto o al conto economico degli errori, non trova applicazione il principio di derivazione rafforzata. Pertanto, anche gli errori imputati a conto economico sono da considerarsi
Ace - Dm Economia 3 agosto 2017
Ace - relazione illustrativa Dm Economia 3 agosto 2017