Acquisti di turisti Ue ed extra Ue in contanti fino a 15mila euro
I turisti comunitari ed extra Ue potranno effettuare acquisti in Italia con denaro contante fino a 15mila euro. La legge di Bilancio 2019 ( legge 145/2018, articolo 1, comma 245 ) innalza nuovamente il limite (che era stato ridotto a 10mila euro, a decorrere dal 4 luglio 2017, per effetto dell’articolo 8, comma 15, del Dlgs 90/2017, in linea con la previsione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2015/849/Ue) e allarga la platea dei possibili beneficiari, fino ad oggi limitata solo ai turisti di provenienza extra-Ue, anche ai turisti dell’Unione europea.
Alla luce di ciò, per le operazioni effettuate dai soggetti agli articoli 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del Dpr 633/1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana (e, come detto, dal 2019 anche se residenti in uno dei Paesi Ue, ovvero anche dei Paesi dello Spazio economico europeo), il divieto di utilizzo del contante per operazioni tra privati per importi pari, o superiori, a 3mila euro (articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007) subisce una deroga per favorire l’attività commerciale dei predetti settori, consentendo così agli stranieri in visita al nostro Paese di poter spendere denaro contante di rilevante importo in servizi turistici e commercio al dettaglio.
Condizione per fruire della opportunità rimane, tuttavia, che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, ad acquisire fotocopia del passaporto del cliente, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47 del Dpr 445/2000, attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato. Inoltre, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il commerciante dovrà versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato ad esso stesso presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione effettuata all’agenzia delle Entrate, la quale rimane obbligatoria.
Tra le categorie maggiormente interessate, si segnalano coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, i commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico (gioiellerie, abbigliamento, eccetera), coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito e le agenzie di viaggio e turismo che operano nell’incoming o che effettuano attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.
Tuttavia, anche per questi settori, in base al vigente 63, comma 1, del Dlgs 231/2007, in caso di violazioni alla disciplina della circolazione del contante si applica, salvo i casi più gravi, una sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila a 50mila euro.
Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)