Imposte

Agevolazione per il rientro di ricercatori anche in presenza di aspettativa

di Michele Brusaterra


Possono ottenere l'agevolazione fiscale per il rientro in Italia, anche docenti e ricercatori che si sono avvalsi di un'aspettativa non retribuita.

L’articolo 44 del Dl 78/2010 prescrive che ai fini Irpef «è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori», qualora si verifichino determinate condizioni, ossia tali soggetti devono:
- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato,
- essere non occasionalmente residenti all'estero,
- aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi,
- venire a svolgere la loro attività in Italia,
- conseguentemente prendere la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Non solo, la norma stabilisce altresì che gli emolumenti appena indicati, ossia il 90 per cento di quelli percepiti, non concorrono nemmeno alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Le agevolazioni di cui sopra si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore risulta essere fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi, a condizione che, naturalmente, venga mantenuta la residenza fiscale in Italia.

Proprio con riferimento all'agevolazione in commento, l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 92/E del 14 luglio 2017, ha esaminato una particolare fattispecie ove un soggetto iscritto all'Aire, che da quattro anni svolge l'attività di ricerca e di didattica presso l'Università del Regno Unito, a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intende tornare a risiedere in Italia usufruendo dell'agevolazione prevista come si è detto dal Dl 78/2010.

L'agenzia delle Entrate, ricordando che l'istituto dell'aspettativa è causa di sospensione del rapporto di lavoro dipendente e che nel periodo o nei periodi di sospensione «si interrompe il nesso di corrispettività delle prestazioni, cioè il sinallagma del contratto di lavoro», ancorché venga conservato il diritto al posto di lavoro da parte del dipendente, afferma che una volta che il docente o ricercatore è rientrato in Italia, acquisendo la residenza fiscale, può comunque avvalersi dell’agevolazione in commento, ancorché si sia avvalso di un'aspettativa non retribuita.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©