Contabilità

Agevolazioni da Dta: rebus sulla collocazione nel conto economico

Si discute sulla voce da usare in attesa di una eventuale pronuncia Oic

di Paolo Meneghetti

Per contabilizzare il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle imposte anticipate (deferred tax asset, Dta), occorre riprendere il dibattito che da qualche tempo caratterizza questa voce del conto economico, specie quando essa non è correlata a uno specifico componente negativo, come invece emerge nel caso del credito d’imposta attribuito per i canoni locativi.
In quest’ultimo caso, infatti, la collocazione del credito d’imposta nella voce A5 del conto economico è la scelta preferibile poiché essa attesta il ristoro di un costo imputato all’area B del medesimo conto economico. Ma quando questa correlazione non emerge – come appunto nella trasformazione delle Dta per le operazioni di aggregazione aziendale – l’area del conto economico che mette in evidenza la riduzione delle imposte è l’area E: più precisamente, la voce E20 con imputazione in avere.
A parere di chi scrive, tale scelta è preferibile rispetto alla tesi di chi sostiene che la collocazione nel conto economico del credito d’imposta dovrebbe essere diversa a seconda dell’uso (e che quindi, se la compensazione riguardasse contributi previdenziali del personale dipendente o imposte indirette, il tax credit sarebbe da imputare alla voce A5, e se invece riguardasse imposte dirette sarebbe da imputare alla voce E20).
La scelta dell’utilizzo, infatti, sembra più interessare un aspetto finanziario che non qualifica a monte la natura del provento, quando questo non nasce con un preciso obiettivo (come invece accade per i crediti d’imposta che sono contributi in conto impianti, o per quelli destinati a ristorare costi di esercizio come il credito locazioni o sanificazioni).
La trasformazione delle Dta presenta un costo pari al 25% dell’importo trasformato. L’articolo 1, comma 241, della legge 178/20 parla di «commissione»: termine che fa pensare a un costo da collocare a conto economico nell’area B, e più precisamente B14, a meno che non venga nettizzato il componente positivo del credito per l’importo della commissione dovuto. Sul tema sarà opportuno attendere le pronunce dell’Oic, fermo restando che per una maggiore chiarezza dei componenti del conto economico sarebbe preferibile una contabilizzazione separata del provento (non tassabile) rispetto al costo (deducibile).
Infine, va segnalato che la procedura di creazione del credito d’imposta non è condizionata all’esercizio di un’opzione da comunicarsi telematicamente all’agenzia delle Entrate. Ma un presupposto necessario è comunque previsto e risiede proprio nel versamento della commissione: pertanto, se non la si paga, risulterà indebita la compensazione avvenuta con il credito d’imposta.

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