Agevolazioni alle nuove imprese avviate dagli under 30: tutto rimandato al Dm attuativo
Nella conversione del Dl Agosto incentivi per i giovani imprenditori: il quadro sarà definito in un provvedimento
Nella conversione del decreto Agosto (Dl 104/2020), spunta il nuovo articolo 61-bis, rubricato «Semplificazione burocratico amministrativa per l’avvio di nuove imprese da parte di under 30».
A leggere nelle pieghe del nuovo provvedimento si intravede una norma propulsiva allo sviluppo imprenditoriale giovanile (probabilmente in conseguenza dei dati preoccupanti sulla disoccupazione registrati in piena pandemia da Covid-19), che premia le nuove iniziative poste in essere da soggetti under 30.
I temi centrali sono quelli già cari a diverse norme di agevolazione e di self-employment che hanno l’obiettivo di spostare il centro dell’attenzione giovanile verso un approccio imprenditoriale/professionale al mondo del lavoro, piuttosto che attardarsi nella ricerca di un impiego subordinato. In particolare, la norma promuove l’autoimprenditorialità di giovani entro tale limite di età e che siano interessati ad avviare in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, iniziative d’impresa, di lavoro autonomo o professionale. La locuzione utilizzata dal legislatore è molto ampia e, quindi, non lascia spazi vuoti sotto il profilo oggettivo: nessuna esclusione per i settori di attività in cui le nuove iniziative potranno cimentarsi col mercato.
Non è ancora noto quali e quante saranno le agevolazioni che serviranno a snellire l’iter di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali/professionali.
Nella primissima formulazione della norma, queste includevano:
• esenzione dal versamento del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
• esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;
• corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, con contestuale accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell’impresa;
• convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.
La versione finale della norma, invece, rinvia la definizione di ogni provvedimento a un futuro decreto del ministro dello Sviluppo economico, sentito il ministro dell’Economia e delle finanze, e che sarà adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Il decreto servirà anche a fare maggiore luce sulle possibilità di beneficiare delle agevolazioni anche nel caso di acquisizioni di imprese preesistenti. Se fosse confermata questa indiscrezione, sarebbe una chiara evidenza che lo spirito della norma ha inteso privilegiare il requisito soggettivo dei promotori dell’iniziativa su quello della “novità” oggettiva della stessa che, quindi, potrà interessare anche iniziative già collaudate sul mercato.
Andranno, infine, chiariti i parametri soggettivi dei beneficiari della semplificazione.
Nella prima versione della norma, questi erano circoscritti alle impresa operanti:
• in forma individuale;
• come impresa familiare;
• come società in nome collettivo o in accomandita semplice;
• come società semplice;
• come società cooperativa;
• come società a responsabilità limitata, purché il requisito anagrafico di under 30 sia posseduto dalla maggioranza dei soci.
Il decreto ministeriale, quindi, dovrà anche confermare o modificare questo iniziale panel di soggetti cui la norma si rivolge.