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Per le start-up innovative la chance di operare come Srl unipersonali

La maggiorazione per gli investimenti in R&S del decreto Rilancio apre nuove prospettive anche per questa forma societaria

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di Stefano Mazzocchi

Le recenti agevolazioni disposte a favore delle start-up nei vari decreti “anti-Covid” rendono molto attraente l’utilizzo di questo strumento da parte di persone fisiche che svolgano attività di ricerca e/o innovative. In tale ambito, poi, la costituzione di start-up Srl unipersonali sta conquistando nuovi spazi anche alla luce delle recenti norme finalizzate ad incentivare gli investimenti in R&S: in base all’articolo 38, comma 4, del decreto “Rilancio” (Dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), infatti, la maggiorazione prevista dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 200, lettera c), legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stata estesa alle start-up innovative.

La non imponibilità degli «apporti»
Parimenti rilevante risulta essere l’articolo 27, comma 4, del Dl 179/2012, il quale - al fine di garantire alle start-up innovative l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati (compresi quelli professionali) - estende il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi e anche all’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle medesime società.

Il conferimento dell’azienda
Nel caso in cui l’attività sia svolta sotto forma di impresa individuale, il conferimento dell’intera azienda avente ad oggetto un attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, contempla un’ipotesi di trasformazione compatibile e configurabile come start-up innovative unipersonali (parere Mise 19 gennaio 2015, n. 6057).

La fattispecie esaminata nel parere riguardava una società operante nell’ambito dell’innovazione tecnologica, priva peraltro del requisito soggettivo di cui all’articolo 25, comma 2, lettera g), del Dl 179/2012 – che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda» - in quanto si trattava di una Srl unipersonale nella quale la liberazione dell’obbligo di conferimento da parte del socio unico era avvenuta tramite trasferimento dell’azienda sotto l’impresa individuale del titolare della stessa, poi divenuto socio unico della Srl.

I paletti fissati dal Mise
Per il Mise, peraltro, la possibilità per le Srl unipersonali di usufruire delle agevolazioni previste per le start-up innovative è subordinata alla circostanza che nella relativa domanda sia specificato l’ “iter costitutivo della fattispecie” .

Unico inconveniente di questa fattispecie è il mantenimento dell’anzianità temporale dell’attività innovativa rispetto ai periodi in cui la società può rimanere iscritta nel registro delle start-up.

Relativamente invece all’attività svolta con un inquadramento iniziale da lavoro autonomo, non osta la possibilità che la stessa sia effettuata anche tramite una start up innovativa, sempreché siano mantenuti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa e che la natura dell’attività possa consentire l’impiego di una società. In tal caso, il conferimento di beni, crediti o intangibili è in primis sottoposta alla normativa di cui all’articolo 9 del Tuir. Come ricordato in premessa, il conferimento di opere e servizi qualificati e qualificanti per l’attività della neo costituenda start-up soggiace alle agevolazioni di cui all’articolo 27 del Dl n. 179/2012.

Giova ricordare al riguardo che uno dei tre requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro speciale delle start-up (il requisito della forza lavoro impiegata) è verificato nel caso in cui «l’amministratore-socio unico» abbia conseguito una laurea magistrale e sia anche l’unico soggetto a svolgere fattivamente l’attività innovativa. Infine si ricorda che il possedere o gestire start up è compatibile con attività diverse svolte in forma individuale.