Aliquota al 26% sulle plusvalenze dal 2019
Regime impositivo unico per la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche. Con le modifiche della legge di Bilancio tutti gli utili distribuiti da società ed enti residenti e non residenti scontano la ritenuta o imposta sostitutiva del 26%, sia che derivino da partecipazioni qualificate che non qualificate.
Finora, nei confronti delle persone fisiche residenti la ritenuta o imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo era applicata solo sugli utili e proventi derivanti da partecipazioni non qualificate, mentre se riferiti a partecipazioni qualificate concorrevano alla formazione del reddito Irpef del percipiente nella misura del 58,14% (misura applicabile dagli utili prodotti dal 2017).
Ricordiamo che per partecipazioni qualificate si intendono quelle che rappresentano oltre il 2% dei voti in assemblea ordinaria o il 5% del capitale, per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati oppure oltre il 20% dei voti o 25% del capitale, per le società non quotate.
Unica eccezione all’imposta secca del 26% nel nuovo regime impositivo è rappresentata dagli utili provenienti da società localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata che concorrono per il 100% alla formazione del reddito complessivo dei percipienti residenti in Italia, scontando le ordinarie aliquote Irpef e relative addizionali, a meno che non si tratti di utili già tassati per trasparenza ai sensi della disciplina Cfc o provenienti da partecipazioni black list in relazione alle quali sia dimostrata la seconda esimente (si veda l’articolo in alto).
Nessuna modifica, invece, per gli utili di provenienza black list per i quali sia dimostrato la prima esimente, ovvero che la società non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato di insediamento. Il nuovo regime di tassazione al 50% è infatti applicabile esclusivamente ai soggetti Ires.
Le nuove regole di tassazione dei dividendi – con l’imposizione del 26% anche sugli utili qualificati - si applicano ai redditi di capitale “percepiti” a partire dal 1° gennaio 2018. Una norma transitoria prevede, tuttavia, che alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto Mef del 26 maggio 2017. Pertanto, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate la cui distribuzione è deliberata nel quinquennio 2018-2022 concorrono alla formazione del reddito complessivo:
per il al 40%, se prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007
per il 49,72%, se prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
per il 58,14%, se prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
I dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino al 2007, poi con quelli prodotti fino al 2016 e – da ultimo - con gli utili 2017.
La tassazione unica del 26% riguarda, infine, anche le plusvalenze – sia qualificate (per quelle realizzate dal 1° gennaio 2019) che non qualificate - fermo restando il concorso integrale al reddito imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.