Aliquota ridotta al 10% sulla vendita di fagiani per la riserva di caccia
La cessione di animali della specie avicola destinati al ripopolamento di una riserva di caccia sconta l’Iva nella misura del 10% e non la aliquota ordinaria. Lo ha deciso la Ctp Piacenza con sentenza 125/1/2019 (presidente Marchetti, relatore Fazio).
L’agenzia delle Entrate aveva emesso l’avviso di rettifica ritenendo che l’operazione dovesse essere assoggettata a Iva con la aliquota del 22% in quanto i fagiani oggetto di vendita da parte di un’impresa agricola non erano destinati alla alimentazione umana, ma agli ambiti territoriali di caccia oppure ad aziende faunistiche venatorie.
Si tratta in sostanza di esaminare il dato letterale della norma contenuta nel punto 7 della tabella A parte terza, allegata al Dpr 633/1972, che contempla i beni e i servizi soggetti a Iva con l’aliquota del 10 per cento. Essa contempla : «Conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana».
La commissione tributaria ha svolto un attento esame anche grammaticale della norma stabilendo che il requisito della destinazione umana, dopo l’interruzione con la virgola dopo la parola fagiani, riguardava soltanto le rane ed altri animali vivi: la formulazione letterale fissa l’aliquota ridotta del 10% per alcune specie di animali tipizzate (conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani), mentre per le rane e altri animali non tipizzati, il legislatore avrebbe preteso la destinazione alla alimentazione umana.
Un contributo alla propria tesi la commissione lo trova nella disposizione comunitaria in cui viene utilizzato l’avverbio «normalmente» in riferimento alla alimentazione umana, come per dire che questa destinazione non è imperativa. Inoltre, richiamando la Cassazione 10612/2018, i giudici affermano che la qualificazione giuridica della natura del rapporto negoziale deve essere effettuata sulla base della causa concreta ovvero degli interessi che il negozio è concretamente diretto a realizzare. Pertanto, appare ovvio che i fagiani sono animali normalmente destinati all’alimentazione umana, posto che un uso diverso non entra nei canoni della normalità. Infatti, ancorché vengano venduti vivi per la pratica della caccia, è naturale che dopo l’abbattimento, trattandosi di carni di pregio, vengano destinati alla alimentazione umana.
Quindi la commissione conclude che, comunque sia, e cioè che si consideri la cessione di fagiani fra i beni tipizzati con aliquota 10%, sia che si valorizzi la destinazione alla alimentazione umana come causa concreta del negozio, si debba applicare l’aliquota ridotta.
L’avviso di rettifica è stato con ogni probabilità generato dalla lettura della voce 4 della tabella A, parte prima, che indica i prodotti agricoli destinatari delle percentuali di compensazione ai fini della detrazione dell’Iva (articolo 34 del decreto Iva). Nel primo testo del 1972, erano proprio i fagiani indicati con la destinazione alla alimentazione umana. Successivamente sono state inserite le rane e quindi i fagiani sono risaliti e staccati dalla virgola. Ma sempre nei primi testi, dopo le parole «altri animali vivi», veniva posta una virgola e questo comportava che la destinazione alla alimentazione umana riguardava tutti gli animali della voce. Nei primi anni di applicazione il ministero delle Finanze intervenne più volte per dire che i fagiani ceduti alle riserve di caccia scontavano l’aliquota Iva ordinaria.