Finanza

Alle assicurazioni la chance e il rischio del mercato cripto

Dal patrimonio minimo all’organizza-zione e alla <span id="U402594261822nzB" style="">compliance, passando per la </span>segregazione patrimoniale tra beni propri e beni dei clienti

Un white paper per i soggetti che emettono crypto asset e che operano nell'intermediazione
di tali strumenti.

Lo prevede lo schema di regolamento MicaR che si applicherà ai soggetti coinvolti nell’emissione di cripto-attività o che forniscono servizi connessi alle cripto-attività nell’Ue.

Debuttano quindi nuovi intermediari, nuove regole (o meglio, applicazione di quelle vigenti
a nuovi soggetti), nuovi prodotti.

Il provvedimento richiama le norme sull’intermediazione e le replica, con eccezioni: gli strumenti finanziari, la moneta elettronica (esclusi i token), i depositi, la cartolarizzazione, gli Nft.

Ai nuovi player, si dovranno richiedere requisiti prudenziali simili a quelli già previsti per gli intermediari, dal patrimonio minimo all’organizzazione e compliance, passando
per la segregazione patrimoniale tra beni propri (ancorchè virtual asset) e beni dei clienti.

Negli allegati al regolamento, una serie di schemi con i rischi da mitigare, le informazioni minime alla clientela ai sensi della trasparenza,
i servizi e le attività esercitabili, i patrimoni minimi.

Per le imprese assicurative si apre un doppio scenario: potranno diventare operatori primari, o scegliere di approcciare il nuovo mercato delle garanzie previste per i prestatori di attività crypto. Si tratta di un mercato complesso, come complessa è la decifrazione dei rischi sottostanti, il cui perimetro incerto e comunque vasto ha sin qui impedito lo sviluppo di soluzioni di garanzia diffuse, tanto più a fronte della immaturità della maggior parte dei modelli di sicurezza in uso.

L’articolo 60 dello schema di regolamento cerca di fissare regole più chiare, fornendo le coordinate minime di base della copertura assicurativa con cui i fornitori di servizi per le cripto attività potranno soddisfare le tutele prudenziali poste a loro carico dal legislatore europeo (in alternativa ai fondi di cui al comma 1 lettera a).

Si legge così che la copertura dovrà avere durata iniziale di almeno un anno e dovrà garantire (sino alla concorrenza dei valori indicati nell’incipit della norma) il rischio di responsabilità degli operatori nelle ipotesi - tra le altre - di perdita di documenti, di rilascio di dichiarazioni false o fuorvianti, di atti, errori od omissioni che abbiano determinato la violazione di obblighi legali e regolamentari e del dovere di agire in modo onesto corretto e professionale nei confronti della clientela.

Ugualmente da coprire i rischi di perdite da interruzioni dell’operatività o a disfunzioni del sistema, così come di negligenza grave nella tutela delle cripto-attività e dei fondi dei clienti.

Si tratta, dopo tutto, di declinazioni ancora troppo generiche e non sufficientemente chiare (si adombra anche la copertura di fattispecie prossime al dolo) o tali da costituire un adeguato parametro di riferimento per chi voglia impegnarsi nel settore.

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