Controlli e liti

Alt anticipato all’esercizio: il consolidato non si ferma

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di Gabriele Ferlito e Caterina Piva

La chiusura anticipata dell’esercizio sociale preordinata alla realizzazione di una scissione totale retrodatata non comporta l’interruzione del consolidato fiscale. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate in una risposta a una istanza di interpello dell’11 novembre scorso.

Una società consolidata intende effettuare una scissione totale retrodatata a favore di due beneficiarie (esterne al perimetro del consolidato) costituite in corso d’anno e rimaste inattive. La pre-costituzione in corso d’anno delle beneficiarie e la decisione di retrodatare l’operazione sono dettate da ragioni di ordine strategico-aziendale.

Per rispettare l’articolo 173, comma 11 del Tuir, che pone la coincidenza degli esercizi sociali quale condizione necessaria per la retrodatazione fiscale della scissione totale, la scissa chiude anticipatamente il proprio esercizio sociale per allinearlo a quello delle beneficiarie (31 marzo 2019). Ne consegue un disallineamento tra la chiusura dell’esercizio della consolidata e quella della consolidante, quindi il venir meno di una delle condizioni richieste dall’articolo 119 del Tuir per il mantenimento della tassazione di gruppo.

Con istanza di interpello, la scissa chiede di potere applicare l’articolo 119, comma 2 del Tuir, secondo cui il consolidato non viene meno se, per effetto di operazioni straordinarie, si determinano all’interno dello stesso esercizio più periodi d’imposta. Infatti, sebbene la lettera della norma si riferisca alla “segmentazione” dell’esercizio quale effetto delle operazioni straordinarie, la ratio induce a ricomprendervi anche i disallineamenti verificatisi ai fini della realizzazione delle operazioni stesse.

L’Agenzia accoglie la tesi dell’istante, affermando che la chiusura anticipata dell’esercizio sociale della scissa, in quanto funzionale all’operazione di scissione, rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 119, comma 2 del Tuir, con la conseguenza che il consolidato può proseguire senza soluzione di continuità in capo alle beneficiarie.

La risposta dell’Agenzia è da apprezzare in quanto supera con un approccio sostanziale la lettera della norma che imporrebbe la fuoriuscita dal consolidato in caso di interruzione volontaria del periodo d’imposta. È stato probabilmente valorizzato il fatto che tale interruzione consentiva di realizzare la coincidenza, tra la chiusura dell’ultimo periodo d'imposta della scissa e delle beneficiarie, richiesta dall’articolo 173 del Tuir.

Tale norma è interpretata dalla prassi nel senso che impedirebbe la scissione totale retrodatata in presenza di società neocostituite, ma ciò non pare corretto dato che:
come si desume dall’Oic 4, in tema di fusioni e scissioni, non sussiste alcuna restrizione in tal senso nelle norme del Codice civile;
la scissione totale a favore di neocostituite ben si presta a soddisfare l’obiettivo principale della retrodatazione, cioè ridurre gli adempimenti dichiarativi della scissa (in assenza di retrodatazione va presentata la dichiarazione infrannuale);
la retrodatazione non comporta l’imputazione alle beneficiarie di vicende giuridiche per il periodo in cui non erano ancora esistenti, essendo l’imputazione solo una finzione contabile (peraltro già sdoganata dallo stesso ministero delle Finanze in un precedente relativo a una fusione retrodatata).

Alla luce della presente risposta, si auspica quindi che le Entrate riconoscano l’ammissibilità della retrodatazione contabile e fiscale nella operazioni di scissione totale a favore di beneficiarie neocostituite.

Interpello 11 novembre

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