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Anche gli enti non profit possono ripartire il 50% dei versamenti sospesi su due anni

La chance consentita dal Dl 104/2020 interesseranno utti gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore che esercitano attività di interesse generale

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di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Novità in arrivo con il decreto Agosto (Dl 104/2020 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 agosto) sul fronte degli adempimenti fiscali anche per gli enti non profit. Il testo del decreto (articolo 97) prevede infatti un’ulteriore rateizzazione, fino a più di due anni, dei versamenti già sospesi dai decreti cura Italia (Dl 18/2020) e Liquidità (Dl 23/2020), la cui scadenza era già stata prorogata al 16 settembre dal decreto Rilancio (articoli 126 e 127 del Dl 34/2020). Per verificare concretamente i requisiti per l’applicabilità della sospensione occorre tuttavia verificare con molta attenzione la tipologia di versamento e la natura dell’ente non commerciale.

In particolare, le nuove norme interesseranno tutti gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti del Terzo settore che esercitano attività di interesse generale non in regime d’impresa e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. I versamenti da questi dovuti e relativi a ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente o assimilato, a contributi previdenziali/assistenziali e a premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza tra aprile e maggio (il cui versamento era previsto al 16 settembre) potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
•per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
•il restante 50% senza applicazione di sanzioni e interessi mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

In questo caso la proroga della sospensione opera a favore di tutti gli enti non commerciali a prescindere dal fatto che esercitino o meno attività d’impresa o dalla presenza di un calo del fatturato.

Attenzione tuttavia ai versamenti in autoliquidazione Iva relativi ai mesi di aprile e maggio 2020. In questo caso anche per gli enti non commerciali la proroga non è automatica ma scatta solo se vengono integrati i limiti di ricavi e fatturato individuati dall’articolo 18 del decreto Liquidità. Nel dettaglio, per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50milioni di euro la sospensione si applica solo se nel mese di marzo 2020 si è registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a marzo 2019, mentre per gli enti con ricavi superiori alla soglia la diminuzione di fatturato deve essere almeno del 50%.

Rientrano nella proroga del decreto Agosto anche i versamenti in scadenza a marzo e già rinviati dal Dl rilancio. Il termine fissato originariamente al 16 settembre 2020 (articolo 61 del Dl 18/2020 e 127 del Dl 34/2020) relativo ad iva, ritenute per redditi da lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria slitta, dunque, al 16 gennaio 2021 limitatamente al versamento del 50% di quanto dovuto. La norma si applica per Onlus, associazione di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv) che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del Codice del Terzo settore. Da evidenziare che ai fini Iva per tale tipologia di enti la proroga del decreto Agosto scatta a prescindere dalla verifica del calo di fatturato. Per gli operatori dunque sarà importante ripercorrere i contenuti dei vari decreti emergenziali che si sono succeduti nel tempo considerando che, in alcuni casi, esiste una sovrapposizione normativa. Nel disciplinare la sospensione dei versamenti relativi al non profit, infatti, in alcuni casi i decreti hanno regolato con criteri diversi la fruizione delle proroghe relative ai medesimi ambiti temporali.

Un ultimo richiamo ai versamenti di federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni/società sportive. In tal caso la proroga ulteriore prevista dal decreto Agosto interviene sui termini indicati all’articolo 61 del Dl 18/2020 e relativi ai versamenti in scadenza da marzo fino al 30 giugno. La proroga riguarda i versamenti delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d’imposta, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.


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