Imposte

Anche sulle lenti a contatto colorate si applica l’Iva al 4% ma devono essere correttive

La risposta a interpello 488: aliquota agevolata se correggono una menomazione permanente. Il liquido per la pulizia sconta il 22%

Anche le lenti a contatto colorate sono assoggettate all’aliquota Iva del 4%, purché correttive di una menomazione visiva permanente, contrariamente al relativo liquido per la pulizia, che sconta invece l’aliquota ordinaria. Con la risposta a interpello 488/2020 l’agenzia delle Entrate prende posizione in merito a questo aspetto, sottoposto da una società avente sede in Europa, che però, nell’ambito della propria attività di vendita tramite internet, effettua cessioni di prodotti oculistici a privati italiani.

Il quesito muove dall’elencazione dei generi merceologici usualmente venduti (lenti a contatto correttive, lenti colorate ad uso estetico, lenti a contatto colorate ad uso estetico, ma con annessa correzione visiva e soluzione per la pulizia delle lenti), con la precisazione, che suona al lettore attento come una “difesa preventiva”, da parte della medesima società, che finora è sempre stata applicata l’aliquota ordinaria (22%).

L’agenzia delle Entrate sostanzia il proprio parere, muovendo i passi da un provvedimento normativo (Dl 202/1989 convertito con integrazioni dalla legge 263/1989), ed in particolare dall’articolo 1, comma 3-bis dello stesso, per il quale a tutti gli ausili ed alle protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti deve applicarsi l’aliquota Iva del 4 per cento; successivamente l’agevolazione è stata introdotta direttamente nella Tabella A del decreto Iva (Dpr 633/1972).

La stessa amministrazione finanziaria, nell’immediatezza della modifica, con propria circolare (50 del 18 luglio 1990), in risposta alle sollecitazioni ricevute, aveva già precisato di ritenere che le lenti a contatto graduate dovessero rientrare nell’alveo di questa agevolazione; solo nel caso di acquisto di montature, quindi prima che esse siano assemblate alle lenti oftalmiche graduate e siano divenute “prodotto finito”, trova applicazione l’aliquota ordinaria più elevata.

Il ragionamento conclusivo, decisamente pragmatico, è quindi quello di far prevalere la funzione espletata, rispetto alle caratteristiche estetiche del prodotto: a parere dell’Agenzia, non è quindi rilevante se le lenti siano colorate o meno, sempreché siano di ausilio a carenze visive di natura permanente.

Di fatto, viene completamente confermata la posizione assunta dalla società istante, anche con riferimento alle soluzioni per la pulizia delle lenti a contatto (anche in questo caso, a prescindere dal fatto che siano colorate o meno), per le quali deve applicarsi l’aliquota massima del 22 per cento. Quest’ultimo aspetto può in effetti apparire quantomeno paradossale, dal momento che, sotto il profilo delle imposte sui redditi, e quindi nell’ambito delle spese sanitarie, esiste una perfetta assimilazione tra le due fattispecie. Dette soluzioni, proprio come le lenti a contatto, sono dispositivi medici, che la stessa Agenzia ha riconosciuto di uso più comune (circolare 20/E/2011) ed il contribuente può godere pienamente della detrazione dall’Irpef del 19 per cento.

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