Professione

Anticiriciclaggio, adeguata verifica «semplificata» se il rischio è ridotto

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di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

Il Dlgs 231/2007 attualmente rende possibile attuare procedure semplificate in tema di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo disapplicando lo svolgimento dell’adeguata verifica ordinaria; ciò è possibile in determinati casi normativamente stabiliti e riferiti a particolari qualità del cliente o dell’operazione/prestazione (quali ad esempio per il primo caso essere il cliente un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva antiriciclaggio; per il secondo caso qualora, ad esempio, la prestazione/operazione attenga a contratti di assicurazione-vita con una determinata soglia di premio annuale).

Lo schema di Dlgs di recepimento della quarta direttiva trasmesso alle Camere interviene sull’assetto attualmente vigente che prevede lo svolgimento dell’adeguata verifica anche nei casi per i quali attualmente è esclusa.

L’articolo 23 della bozza di decreto legislativo stabilisce che «in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall’articolo 18» (intitolato «Contenuto degli obblighi di adeguata verifica»).

Da una lettura della norma appare che la nuova «semplificata» intervenga non sull’adempimento (procedere/non procedere all’adeguata verifica) ma bensì solo sulla sua «estensione» e «frequenza» (ferma una valutazione sul concetto e portata di «estensione»).

Quali sono gli indici per stabilire quando si è in presenza di «basso rischio» di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo?

Gli indici sono divisi in tre macro categorie di rischio: attinente alla tipologia di cliente; di prodotto, servizio, operazione o canale di distribuzione; aree geografiche in cui il cliente è residente.
1) Rientrano nella prima categoria (tipologia di cliente)- riprendendo il principio che ispira la normativa vigente – quei soggetti che assicurano una maggiore trasparenza nello svolgimento dell’operazione (società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l’obbligo di assicurare un’adeguata trasparenza della titolarità effettiva; pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea).
2) Rientrano nella seconda categoria, a titolo semplificativo, una serie di operazioni relative a contratti di assicurazione vita rientranti nei rami all’articolo 2, comma 1, del Cap, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro; prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l’inclusione finanziaria.
3) Ultima macro area è rappresentata dall’area geografica di residenza del cliente ritenuta a minor rischio quali, ad esempio, uno degli Stati membri dell’Ue; Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose.

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