Antiriciclaggio, «favor rei» esteso sulle sanzioni
Applicazione ampia per il favor rei in materia di sanzioni per mancato adempimento degli obblighi antiriciclaggio. La Corte di cassazione, con la sentenza della seconda Sezione civile n. 20647, depositata ieri, ha chiarito il perimetro applicativo del nuovo articolo 69 del decreto legislativo n. 231 del 20017 (introdotto nel 2017 dal decreto legislativo n. 90). La disposizione prevede, tra l’altro, che per le violazioni commesse in una data antecedente all’entrata in vigore della nuova misura, sanzionate sul piano amministrativo, «si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta».
È stato così accolto sul punto il ricorso presentato dalla difesa dell’ex amministratrice delegata di una fiduciaria, considerata responsabile, insieme al presidente del cda e all’altro ad, della mancata trasmissione di segnalazioni antiriciclaggio. Dopo una serie di accertamenti dell’Ufficio italiano cambi era stata inflitta una sanzione di 6,7 milioni. La difesa aveva contestato la determinazione dell’importo della sanzione, sottolineando il fatto che, in corso di giudizio, la normativa di riferimento fosse cambiata per effetto dell’inserimento della nuova misura nel testo del decreto 231: ne chiedeva così l’applicazione, mettendo in evidenza le precarie condizioni economiche della donna, la circostanza che non avesse tratto un vantaggio dalle operazioni non segnalate, l’assenza di pregiudizio per i terzi e di precedenti violazioni contestate.
L’Avvocatura dello Stato, invece, pur riconoscendo la natura del favor rei, al debutto per le sanzioni antiriciclaggio, ne aveva limitato l’area di applicabilità, sostenendo che la retroattività della norma più favorevole, che avrebbe comportato un drastico abbattimento dell’importo, è condizionata alla mancata conclusione del procedimento. E, nel caso in questione, visto che la sanzione era già stata inflitta al momento dell’entrata in vigore della riforma, non sarebbe stato possibile invocare lo “sconto”.
Ora la Cassazione accoglie l’impugnazione, imponendo una rideterminazione della cifra da pagare per la violazione. Per la Corte il tenore della norma è chiaro con il riferimento alle violazioni commesse in data anteriore alla data dell’esordio della novità, senza alcun accenno al requisito della mancata adozione del provvedimento di sanzione.
Inoltre, ricorda la sentenza, corrobora la conclusione raggiunta, anche il riferimento a quanto previsto per le sanzioni tributarie e valutarie, dove l’unico limite alla regola del favor rei è rappresentato dal fatto che il provvedimento sanzionatorio sia diventato definitivo, con l’esaurimento di conseguenza anche della fase di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria.
Neppure potrebbe essere contestato l’aggravamento delle condizioni della finanza pubblica per l’interpretazione data: è vero che la nuova norma prevede che l’Erario non sia penalizzato, ma in questo caso si tratta di procedimenti ancora in corso per i quali gli importi non sono ancora assestati.
Cassazione, sentenza 20647/2018