Antiriciclaggio, la guida Cndcec alla valutazione dei rischi e alla verifica della clientela
Ieri il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ( Cndcec) ha approvato le regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Il documento redatto su parere del Comitato di sicurezza finanziaria datato 6 dicembre 2018, segue quello adottato nel mese di ottobre dal Consiglio Nazionale del Notariato, primo tra gli ordini professionali a mettere a disposizione dei propri iscritti un articolato tecnico di ausilio nell'applicazione dei nuovi obblighi antiriciclaggio.
Significativamente individuato come «Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art.11, co.2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs.25 maggio 2017, n.90», il testo messo a punto dal Cndcec, con tre Regole tecniche, riprende e approfondisce i principali adempimenti antiriciclaggio, a partire dalla autovalutazione del rischio.
A tal riguardo, la Regola tecnica n.1, è perentoria nel prescrivere che «l’autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile». I professioni obbligati possono procedervi utilizzando una scala graduata associando alla rilevanza del rischio un indicatore di intensità. I fattori di rischio da valutare fanno riferimento alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai servizi offerti. L’autovalutazione del rischio è strumentale all’attivazione delle misure necessarie per la gestione e mitigazione del rischio medesimo.
A tal fine, specifico rilievo deve essere attribuito alle dimensioni della organizzazione professionale degli obbligati : per 2 o più professionisti nello stesso studio ( una sede o più ) occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile; più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello studio ( una sede o più), occorre avere una funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Con la stessa puntualità vengono individuati i tempi per adempiere all’obbligo, stabilendo che i professionisti effettuano l’autovalutazione del rischio con cadenza triennale.
La Regola tecnica n.2, costituisce un valido strumento di semplificazione per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. In materia il Cndcec , con specifico riferimento alla valutazione del rischio, individua una serie di prestazioni a rischio non significativo: si pensi all’ipotesi in cui il professionista si limiti ad apporre il visto di conformità su dichiarazioni fiscali senza tenere la contabilità del soggetto. In tal caso, il professionista non entra nel merito delle operazioni come invece fa chi si occupa della contabilità, per cui il rischio riciclaggio non è significato. Nella specie, l’obbligo di valutazione del rischio potrà essere assolto con l’acquisizione di copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
Quanto alla identificazione del cliente, la Regola tecnica si sofferma sul caso in cui l’obbligo debba essere adempiuto nel contesto di uno studio associato o di una società tra professionisti. In questa ipotesi, l’identificazione deve essere svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile. A seguire, vengono dettagliati gli obblighi di adeguata verifica nella loro duplice declinazione “semplificata” e “ rafforzata”. Confermata la possibilità di esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi, con la precisazione che comunque resta ferma la responsabilità dei soggetti obbligati.
Infine, la Regola tecnica n.3 fa luce sull’obbligo di conservazione evidenziando la possibilità di ricorre a sistemi di conservazione sia cartacea che informatica. Il Cndcec, nei prossimi sei mesi promuoverà specifiche attività di formazione finalizzate alla divulgazione delle Regole tecniche, le quali decorso tale periodo diverranno vincolanti per tutti gli iscritti. In generale, quanto alla portata precettiva delle regole tecniche degli Ordini è intervento il 17 Gennaio 2019 il Consiglio Nazionale del Notariato che ha approvato lo Studio n.1 2018 B avente oggetto le Regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione nella rete delle fonti del diritto.
Lo studio afferma nelle proprie conclusioni che nel caso delle regole tecniche ed indicazioni vincolanti, previste dalla normativa antiriciclaggio (cfr. art. 11 comma 2, 15 comma 1 e 16 comma 2 del D.lgs 90/2017), sia proprio la legge primaria che prevede la delega agli Ordini professionali, attribuendo a tali fonti il compito di completare la normazione da essa prodotta, configurando un rinvio, mancando il quale la stessa legge sarebbe incompleta ed inapplicabile.