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Antiriciclaggio, oggi il decreto in Cdm: stop alle segnalazioni tardive

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di Marco Mobili e Giovanni Parente

Niente obblighi di adeguata verifica all’intermediario finanziario che erogherà l’Ape (anticipo pensionistico) se è stata già effettuata. Stop alle segnalazioni di operazioni sospette ritenute tardive se inviate dopo i 30 giorni. Sistema sanzionatorio più rigido solo per le violazioni gravi, ripetute o plurime. Sono le principali novità dello schema di Dlgs di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio atteso oggi all’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri. Ritocchi che da una parte fanno proprie osservazioni e condizioni delle commissioni parlamentari e dall’altra adeguano la nuova disciplina agli ultimi strumenti adottati dal Governo in campo pensionistico. Proprio sull’Ape si punta a delineare un sistema semplificato che segue due regole ben precise.

Il cliente è nuovo. La banca o l’intermediario finanziario chiamato a erogare l’anticipo pensionistico in modo continuativo non dovrà effettuare l’adeguata verifica del soggetto in quanto vale l’identificazione già effettuata dall’Inps a “valle” della certificazione del diritto alla prestazione.

Il cliente è già noto. Se l’erogazione dell’Ape avviene su un conto corrente già aperto, la banca o l’intermediario non dovrà duplicare l’adeguata verifica in quanto gli obblighi si considerano già assolti anche senza la presenza fisica del cliente.

In entrame le ipotesi, comunque, le informazioni pervenute dall’Inps e recuperate all’atto della trasmissione della domanda di accesso all’Ape - secondo il nuovo schema di decreto - dovranno essere gestite dall’intermediario come aggiornamenti dei dati già a disposizione e utili ai fini del controllo costante sul rapporto finanziario con il cliente interessato.

Come chiesto da Camera e Senato, scompare dal testo la tardività per la segnalazione inviata dopo che sono trascorsi 30 giorni dal compimento dell’operazione sospetta. Allo stesso tempo arriva l’esonero per i tabaccai sulle opearzioni di ricarica delle care prepagate. Così come è stata accolta la richiesta di non sottoporre ad obblighi di identificazione della clientela le operazioni effettuate tramite strumenti di pagamento diversi dal contante per il pagamento di tributi e sanzioni in favore delle pubbliche amministrazioni o di corrispettivi per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità e tramite bollettini prestampati.

Il Governo recepisce con pochi distinguo anche il principio voluto dal Parlamento secondo cui lesanzioni vanno parametrate alla gravità delle violazioni. Solo nel caso di illeciti gravi, ripetute o plurime si applicherà una maggiorazione delle sanzioni. Il nuovo testo contiene anche una specifica indicazione sul meccanismo di graduazione della gravità, ad esempio nei casi di inosservaza dell’obbligo di segnalazioni sospette. Quindi mano ancora più pesante se si metteranno in atto comportamenti frodatori.

Ma la disciplina antiriciclaggio impatta molto da vicino anche con le limitazioni all’uso del contante. Il testo che si appresta a ottenere il via libera definitivo del Consiglio dei ministri fissa l’addio definitivo dei libretti al portatore entro il 31 dicembre del 2018.

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